Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5950 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.13373/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliate presso il loro studio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associato in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza n.5013/32/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 19 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 21 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME; udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; udito per la ricorrente l’AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte della RAGIONE_SOCIALE di avviso di accertamento, relativo a IRES e IRAP dell’anno 2008 , e del conseguente atto di irrogazione sanzioni, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Società.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso su due motivi. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso.
In prossimità della udienza pubblica l’A vvocatura dello Stato ha depositato nota della Direzione Regionale della Lombardia dell’RAGIONE_SOCIALE attestante la regolarità, con intervenuto versamento della prima rata, della domanda di definizione liti ai sensi di quanto disposto dai commi da 186 a 202 dell’art.1 della legge n.197 del 2022.
La controricorrente ha depositato memoria, con allegata documentazione, chiedendo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n.197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente e avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Considerato che:
l’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 prevede che <>;
il successivo comma 198 prevede che <> ;
entrambe le parti hanno allegato, con riferimento al presente giudizio, la presentazione della domanda di definizione agevolata e l’avvenuto versamento della prima rata;
le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipare ex art.1, comma 198, legge n. 197 del 2022
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso, in Roma, il 21 febbraio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME