Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5776 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
IRES IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18952/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzo pec EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 146/2021, depositata il 12/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto rinviarsi il giudizio; sentito l’ AVV_NOTAIO ;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOMECOGNOME che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello da lla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Catania che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale , per l’anno di imposta 20 09 , l’Ufficio aveva recuperato maggiori Ires, Iva ed Irap.
Con successiva istanza parte controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Considerato che:
L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».
Parte contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto ivi previsto.
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024.