Definizione Agevolata Controversie: Quando il Processo si Estingue
La definizione agevolata delle controversie, nota anche come ‘pace fiscale’, rappresenta uno strumento cruciale offerto dal legislatore per ridurre il contenzioso tributario. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette di tale adesione sul processo in corso: l’estinzione automatica. Analizziamo come questa normativa influisce sui procedimenti e sulla ripartizione delle spese legali.
I Fatti di Causa
Una società operante nel settore della pubblicità aveva presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia vedeva contrapposta la ricorrente a un’altra società, in relazione a un atto impositivo emesso da un Comune del Sud Italia. Il processo era giunto al suo ultimo grado di giudizio, quando è intervenuto un elemento nuovo e decisivo.
Definizione Agevolata Controversie: L’impatto della Legge n. 197/2022
Il Comune coinvolto nella disputa aveva deliberato di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, come previsto dalla Legge n. 197 del 2022. Questa normativa offre ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti con il fisco attraverso il pagamento di somme forfettarie.
Sulla base di questa opportunità, una delle parti in causa ha presentato la documentazione necessaria per avvalersi della sanatoria, depositandola agli atti del processo pendente in Cassazione. Questo atto ha innescato il meccanismo previsto dalla legge speciale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto del deposito della documentazione e verificata l’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’ente impositore, ha applicato direttamente la normativa sulla definizione agevolata.
Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del processo. La Corte ha inoltre specificato che le spese legali sostenute fino a quel momento restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto previsto esplicitamente dalla stessa legge.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è puramente procedurale e si fonda sull’applicazione diretta dell’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. La norma stabilisce che i processi relativi a controversie definite in via agevolata si estinguono. La Corte ha semplicemente verificato la sussistenza delle condizioni richieste: l’adesione del Comune alla sanatoria, il deposito della relativa documentazione da parte del contribuente e l’assenza di un diniego. L’estinzione opera quindi come un effetto automatico previsto dalla legge, volto a deflazionare il carico giudiziario.
Le Conclusioni
Il decreto offre un chiaro spaccato degli effetti pratici della definizione agevolata delle controversie. L’adesione a questa procedura non solo risolve la pendenza tributaria, ma determina anche la fine del relativo contenzioso. Un aspetto rilevante è la gestione delle spese legali: la legge stabilisce che ciascuna parte si fa carico delle proprie, incentivando così la chiusura delle liti senza ulteriori oneri. Tuttavia, il provvedimento ricorda che le parti conservano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere la questione, come previsto dal codice di procedura civile, lasciando una porta aperta a eventuali contestazioni sull’effettiva ammissibilità della definizione.
Cosa succede a un processo tributario se una parte aderisce alla definizione agevolata?
Secondo la Legge n. 197/2022, se una parte presenta la documentazione per la definizione agevolata e non interviene un provvedimento di diniego, il processo si estingue automaticamente.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per la parte soccombente, ma ognuno sostiene i propri costi.
L’estinzione del processo per definizione agevolata è definitiva?
In linea di principio sì, ma la legge (art. 391, comma 3, cod. proc. civ.) lascia alle parti la possibilità di chiedere la fissazione di un’udienza, ad esempio per contestare la validità o i presupposti della definizione stessa.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17975 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17975 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 02/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10885/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALEIN PERSONA LEGALE RAPPRESENTANTE NOME) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME e dall’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 2084/05/2020 depositata il 13/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 24.03.2023 con il quale si evince che il comune di Taranto ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 12/06/2025