Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3173 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3173  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
DEFINIZ AG 197 2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24408/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, sedente in San Pietro di  Morubio, in persona  del  legale  rappresentante,  elettivamente  domiciliate  in Roma,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  degli  AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , domiciliata ex  lege in  Roma,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REGIONALE DEL VENETO, n. 454/2021, depositata il 18 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
1.L’RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza  della  C.t.p.  di  Venezia  che  aveva  a  sua  volta  accolto  il ricorso    introduttivo  avverso  avvisi  di  accertamento  a  mezzo  dei quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva accertato per gli anni 2013 e 2014 maggior
reddito a seguito di contestazione di abuso del diritto sul presupposto che i costi di forniture di materie prime e di pubblicità e sponsorizzazione.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
 Con  istanza  depositata  l’otto  ottobre  2023  la  ricorrente  ha chiesto  di  dichiarare  estinto  il  giudizio  ai  sensi  della  legge  29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione  della  materia  del  contendere  con  memoria  illustrativa successiva.
Considerato che:
L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
Il  successivo  comma  198,  prevede  che  «Nelle  controversie pendenti  in  ogni  stato  e  grado,  in  caso  di  deposito  ai  sensi  del comma 197, secondo  periodo,  il  processo  è dichiarato estinto con  decreto  del  presidente    della    sezione    o    con  ordinanza  in camera di consiglio se è stata fissata  la  data  della decisione».
La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio  di  aver  presentato  domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. Sono stati altresì prodotti provvedimenti di sgravio del 16 ottobre 2023, resi dall’RAGIONE_SOCIALE  proprio  a  seguito  della  domanda  e  del pagamento effettuato, per cui  deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese rimangono a carico della parte ricorrente che le ha anticipate, ex art. 1, comma 198, cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità  del  gravame  e  pertanto  non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.