Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27847 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
Oggetto:
definizione
agevolata
d.L. n.
119/2018
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20374/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO COGNOME (PEC: EMAIL), dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina n. 587/40/17 depositata il 14/02/2017;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato e considerato che:
-è in atti memoria e documentazione attestante l’avvenuto perfezionamento da parte del contribuente della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.L. n. 119 del 2018, con conseguente pagamento del dovuto;
-a fronte di tale documentazione l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
-non risulta quindi essere stato notificato alcun diniego di definizione, riferendo anzi l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nella ridetta istanza, che la Direzione Provinciale RAGIONE_SOCIALE Latina ha comunicato che la contribuente ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;
-pertanto, il giudizio va dichiarato estinto:
-le spese di lite restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate: trova qui applicazione il principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.L. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;
-non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di
misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140)
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio. Spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME