Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 29/01/2024
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 1271/1/2014, depositata il 29 luglio 2014, della Commissione tributaria regionale del Veneto;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8100/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente –
e
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 settembre 2023, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 1271/1/2014, depositata il 29 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto gli appelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA) emessa dietro iscrizione a ruolo dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente in relazione alla registrazione di una sentenza civile «… emessa da Tribunale di Padova anno 2008 n. NUMERO_DOCUMENTO»;
1.1 -nel dichiarare il difetto di legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE in relazione «alle questioni concernenti la regolarità formale della cartella di pagamento e la regolarità della notifica della stessa», e di RAGIONE_SOCIALE, quanto alle «questioni concernenti il merito della pretesa erariale», a fondamento del decisum , e per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che:
andavano disattese le eccezioni di inammissibilità degli appelli in quanto quello dell’agente della riscossione era stato «ritualmente depositato presso questa CTR entro i trenta giorni dalla notifica all’appellata ed essendo stato tempestivamente notificato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e poi depositato presso la CTP di Vicenza»;
diversamente da quanto posto a fondamento della impugnata decisione, doveva ritenersi che la cartella di pagamento era stata legittimamente notificata, a mezzo del servizio postale, direttamente dall’agente della riscossione, in quanto detta notifica dir etta era espressamente consentita dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, senza necessità di intervento di agente notificatore e secondo la
disciplina posta dal regolamento postale con riferimento all’invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
-del pari destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di nullità per difetto di motivazione della cartella dalla quale poteva desumersi che «concerneva l’imposta di registro conseguente alla sentenza civile n 2004 del 2008 emessa dal Tribunale di Padova»;
inconcludente rimaneva, altresì, la disposta sospensione in appello della sentenza oggetto di tassazione in quanto, ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, l’impugnazione della sentenza non sospendeva il pagamento dell’imposta di registro così che il medesimo principio doveva trovare applicazione in relazione alla disposta «sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di primo grado» risultando la tassa «in parola, finalizzata a “compensare” l’erario del servizio di registrazione dell’atto, che non resta sospeso per effetto della concessa misura cautelare»;
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre complessi motivi, ed ha depositato memoria;
-l’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
-il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -il primo complesso motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sotto diversi profili la ricorrente deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare:
-sulla eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE che, difatti, non aveva censurato, con specifico motivo, l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento che il giudice di prime cure, in accoglimento di un’eccezione preliminare
di merito da essa esponente svolta, aveva posto a fondamento della sentenza impugnata; inammissibilità, questa, cui doveva correlarsi il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata;
-ancora una volta sull’eccezione di inammissibilità del motivo di appello col quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva censurato l’omessa pronuncia del primo giudice sull’eccepito difetto di legittimazione della stessa RAGIONE_SOCIALE in punto di vizi formali e di regolarità della notifica della cartella di pagamento, motivo rispetto alla cui proposizione l’RAGIONE_SOCIALE difettava di interesse a fronte della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado di giudizio;
sempre sulla eccezione di inammissibilità del motivo di appello col quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto l’omessa pronuncia sulla difesa svolta in prime cure in ordine alla legittimità del ruolo «sottostante la cartella di pagamento» siccome il primo giudice, come anticipato, aveva definito la lite contestata accogliendo un’eccezione preliminare di merito (inesistenza della notifica della cartella di pagamento) a valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito;
1.2 -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, ed alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, assumendo la ricorrente che malamente il giudice del gravame aveva ritenuto correttamente motivata la cartella di pagamento il cui obiettivo contenuto si risolveva nel richiamo della sentenza emessa «… da Tribunale di Padova anno 2008 n. 00002004» , in difetto di allegazione della stessa oltreché di ogni riferimento ad un qualche pregresso atto di imposizione;
1.3 -col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, ed all’art. 283 cod. proc. civ. , sull’assunto che non risultando
espressamente disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 37, cit. alla sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata non può che correlarsi il venir meno del presupposto impositivo, e atteso che -secondo un’interpretazione costituzio nalmente orientata sul parametro della capacità contributiva (art. 53 Cost.) -con detta sospensione debbono considerarsi venuti meno gli «effetti giudico-patrimoniali su cui l’imposta (proporzionale) di registro è basata»;
-in via pregiudiziale va, quindi, rilevato che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le parti, in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136 (e dell’art. 16 bis del d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019);
-in allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta la documentazione relativa, rispettivamente, alla comunicazione dell’agente della riscossione -recante la determinazione dell’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE somme dovute ai fini della definizione – ed al pagamento di detto importo, in unica soluzione;
2.1 – la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto RAGIONE_SOCIALE relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);
e si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va
dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083);
3. – le spese del giudizio estinto rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall’art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis , Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198);
– non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara estinto il giudizio;
–
compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre 2023.