Definizione Agevolata: Quando il Processo Tributario si Estingue
La definizione agevolata dei debiti fiscali, nota anche come ‘rottamazione’, rappresenta uno strumento cruciale per i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione con l’Erario. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 2565 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale: l’adesione a tale procedura e il relativo perfezionamento possono determinare l’estinzione del processo tributario in corso. Analizziamo come la Suprema Corte sia giunta a questa conclusione e quali sono le implicazioni pratiche per i contribuenti.
I Fatti del Caso
Un contribuente, nel corso di un contenzioso tributario giunto fino in Cassazione, aveva aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016 per estinguere il debito erariale oggetto della disputa. A riprova di ciò, il contribuente ha depositato telematicamente (tramite PCT) tutta la documentazione necessaria, inclusa la domanda di adesione e le prove dei pagamenti effettuati, per dimostrare il perfezionamento del condono.
Nonostante il deposito e la comunicazione di un rinvio d’udienza, che avrebbe dato all’Amministrazione Finanziaria tutto il tempo per esaminare la documentazione, quest’ultima non ha preso alcuna posizione in merito. Questo silenzio è stato interpretato dalla Corte come una tacita ammissione della fine della controversia.
La Decisione della Corte sulla Definizione Agevolata
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Secondo i giudici, gli elementi prodotti dal contribuente erano sufficienti a dimostrare che il debito alla base del contenzioso era stato integralmente definito secondo le norme della definizione agevolata. Di conseguenza, l’interesse a proseguire il giudizio era venuto meno per entrambe le parti.
Inoltre, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite e ha escluso l’obbligo di versamento del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’, anche per la parte ricorrente principale (l’Agenzia delle Entrate).
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un’analisi chiara e pragmatica. I giudici hanno ritenuto che la documentazione depositata dal contribuente (domanda di definizione agevolata, liquidazione degli importi da parte dell’agente di riscossione e prove dei pagamenti) fosse prova inconfutabile dell’avvenuta estinzione del debito. L’inerzia dell’Amministrazione Finanziaria, che non ha contestato tali prove pur avendone avuto la possibilità, è stata decisiva. Questo comportamento ha dimostrato, secondo la Corte, che l’Ente non aveva più ‘ragioni di contestazione’.
La compensazione delle spese di lite è stata giustificata dal fatto che il contribuente ha dovuto sostenere oneri economici per aderire alla sanatoria, un costo che la Corte ha ritenuto equo tenere in considerazione per non gravare ulteriormente sulla sua posizione. Infine, citando una consolidata giurisprudenza, la Corte ha stabilito che, in caso di estinzione del processo, non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, una sanzione prevista solo per i casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa sentenza rafforza un principio di fondamentale importanza: la definizione agevolata non è solo uno strumento per estinguere un debito, ma anche una via per chiudere i contenziosi pendenti. Per il contribuente, è essenziale documentare scrupolosamente ogni passaggio della procedura e depositare tempestivamente le prove nel processo in corso. Per l’Amministrazione finanziaria, questa decisione sottolinea l’importanza di prendere una posizione attiva di fronte a tali istanze, poiché il silenzio può essere interpretato come un’accettazione della fine della lite. La pronuncia offre quindi una chiara indicazione su come gestire efficacemente la chiusura dei processi tributari quando interviene una causa di estinzione del debito.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Se il contribuente prova di aver perfezionato la definizione agevolata del debito oggetto del giudizio, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché viene a mancare l’oggetto della disputa.
Perché la Corte ha deciso di compensare le spese di lite?
La Corte ha compensato le spese perché ha tenuto conto degli oneri che il contribuente ha già sostenuto per aderire alla definizione agevolata, ritenendo equo che ogni parte sostenesse i propri costi legali data la modalità di conclusione della lite.
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, è dovuto il ‘doppio contributo unificato’?
No, la sentenza chiarisce che in caso di estinzione del processo non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, in quanto tale sanzione si applica solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2565 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
domanda di definizione agevolata e liquidazione degli importi dovuti da parte dell’agente della riscossione, ma anche gli effetti bancari di pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento del condono. Inoltre, il differimento dell’udienza comunicata dalla Cancelleria ha messo l’ Agenzia nelle condizioni di conoscerne il contenuto, effetto peraltro già potenzialmente raggiunto in conseguenza del deposito su PCT della documentazione e l’ Amministrazione finanziaria non ha preso posizione sulla questione, così dimostrando di non avere più ragioni di contestazione.
Sulla base degli elementi che precedono, la contribuente risulta aver definito il suo debito erariale alla base del presente processo ex art.6 d.l. n.193/2016. All ‘ estinzione del processo per cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite perché la documentazione versata agli atti dalla contribuente dimostra il sostenimento di oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cui va tenuto conto in questa sede.
7.1. Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da parte della ricorrente principale, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese di lite.
Roma, Così deciso in data 7 novembre 2023