Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2540 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15663/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 6892/2016 depositata il 15/12/2016.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, emetteva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE , che opera nel settore della lavorazione dei rifiuti, quattro avvisi di accertamento – NUMERO_DOCUMENTO per l’a.i. 2006; NUMERO_DOCUMENTO per l’a.i. 2007; T9H03 A301385 -2012 per l’a.i. 2008; T9H06 A301396 -2012 per l’a.i. 2009 – per recupero dell’IVA dalla predetta, quale cessionario, indebitamente detratta in conseguenza dell’erronea applicazione, da parte del cedente, dell’aliquota del 20% anziché del 10% su lavori di realizzazione di un capannone industriale all’interno di un impianto destinato allo svolgimento della gestione dei rifiuti.
Esitata negativamente la fase di accertamento con adesione, la contribuente proponeva separati ricorsi, che la CTP di RAGIONE_SOCIALE, previa riunione, accoglieva con sentenza n. 235/02/2014, annullando per l’effetto gli avvisi.
L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR con la sentenza in epigrafe.
L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi; resisteva con controricorso la contribuente.
All’odierna pubblica udienza, il Sost. Proc. Gen. in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Considerato che:
Con nota depositata telematicamente il 14 luglio 2023, con il corredo della relativa documentazione, il difensore della contribuente rappresentava che quest’ultima aveva proposto istanza di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), e comma 3,
del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, effettuando l’intero pagamento del dovuto.
La perfezione della procedura di definizione agevolata trova riscontro nelle comunicazioni, depositate dall’Avvocatura Generale dello Stato il 13 luglio 2023, della D.P. di RAGIONE_SOCIALE, che ne dà espressamente atto, concludendo per la cessazione della materia del contendere.
In considerazione di quanto innanzi, e rilevato, ad ogni modo, esser decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo.
Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Roma, lì 7 novembre 2023.