Definizione Agevolata: Quando il Processo Tributario si Estingue
La definizione agevolata delle liti tributarie, introdotta per alleggerire il carico dei tribunali e facilitare la risoluzione dei contenziosi, rappresenta uno strumento cruciale per contribuenti ed enti impositori. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette di tale procedura sul processo in corso, stabilendo l’immediata estinzione del giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore turistico-sportivo aveva presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale relativa a un atto impositivo. Nel corso del giudizio, il Comune creditore ha approvato una delibera consiliare con la quale aderiva formalmente alla definizione agevolata delle controversie tributarie, come previsto dalla Legge n. 197 del 2022. La parte interessata ha quindi depositato la documentazione necessaria per avvalersi di tale opportunità, senza che vi fosse un diniego da parte dell’ente impositore.
La Decisione della Corte sulla Definizione Agevolata
La Corte di Cassazione, preso atto dell’adesione del Comune alla procedura e del deposito della relativa documentazione da parte del contribuente, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda direttamente sull’applicazione delle norme specifiche che regolano la materia.
Estinzione del processo e spese legali
Il decreto stabilisce due principi fondamentali in caso di adesione alla definizione agevolata:
1. Estinzione del Processo: Il giudizio si estingue automaticamente, a meno che una delle parti non chieda espressamente la fissazione di un’udienza per discutere la questione.
2. Regime delle Spese: Le spese legali sostenute nel processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di rivalsa.
le motivazioni
La motivazione della Corte è puramente procedurale e si basa su un’applicazione diretta della normativa speciale. Il legislatore, con l’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022, ha previsto un meccanismo automatico: l’adesione alla definizione agevolata, in assenza di un diniego formale, comporta la cessazione della materia del contendere. Questo meccanismo ha lo scopo di deflazionare il contenzioso tributario, offrendo una via d’uscita rapida ed efficiente dalle liti pendenti. La Corte si è limitata a prendere atto che le condizioni previste dalla legge si erano verificate, procedendo quindi a dichiarare l’estinzione del giudizio pendente. La norma lascia comunque una ‘valvola di sicurezza’, consentendo alle parti di insistere per una decisione nel merito tramite la richiesta di fissazione dell’udienza, come previsto dal codice di procedura civile.
le conclusioni
Questo decreto conferma la forza e l’efficacia dello strumento della definizione agevolata. Per i contribuenti e gli enti, rappresenta una chiara indicazione che l’adesione a queste procedure conciliative ha un effetto tombale sui processi in corso, semplificando l’iter e riducendo i costi. La regola sulla compensazione delle spese legali, che restano a carico di chi le ha sostenute, incentiva ulteriormente le parti a trovare una soluzione extragiudiziale, allineandosi all’obiettivo primario della normativa: ridurre il numero di cause pendenti e risolvere le controversie fiscali in modo più rapido ed economico.
Cosa succede a un processo tributario se l’ente creditore aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto, a meno che una delle parti non faccia richiesta di fissare un’udienza per proseguire il giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista la condanna al pagamento delle spese della controparte.
L’estinzione del processo è automatica una volta aderito alla definizione agevolata?
Sì, l’estinzione è la conseguenza diretta prevista dalla legge (art. 1, comma 198, L. 197/2022) una volta che la procedura di definizione si è perfezionata e non vi è stato un diniego.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18260 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18260 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 28832/2022 R.G. proposto da NOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 1869/09/2022 depositata il 26/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.03.2023 con il quale si evince che il comune di Guidonia Montecelio ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 26/06/2025