Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1532 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
Irpef- accertamento sintetico
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19978/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente – contro
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata presso l’avv. NOME COGNOME in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 312/2016, depositata in data 24/02/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava davanti alla CTP della Spezia due avvisi di accertamento sintetici emessi dall’Agenzia delle entrate a fini Irpef per gli anni di imposta 2007 e 2008, in base al cd. redditometro, fondati su beni indice costituiti da un’autovettura a gasolio e un ‘abitazione di 60 mq. e su tre incrementi patrimoniali (un terreno edificabile acquistato nel 2008, un’autovettura AUDI acquistata nel 010, un’autovettura BMW acquistat a nel 2011).
La CTP accoglieva i ricorsi, in base alla considerazione della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
L’Agenzia proponeva appello contro le due sentenze.
La CTR della Liguria, riuniti gli appelli, li respingeva.
In particolare, ritenuta infondata la doglianza relativa all’omesso contraddittorio preventivo, che aveva condotto i primi giudici all’annullamento degli avvisi, nel merito i giudici liguri ritenevano che l’accertamento redditometrico non potesse fondarsi su incrementi patrimoniali realizzati in anni diversi, e in particolare successivi; evidenziavano che nel 2008 la contribuente aveva ricevuto una donazione dal padre di 50.000,00 euro; che l’acquisto del terreno nel 2008 era stato sostenuto con somme frutto di un finanziamento; che l’acquisto di un’autovettura nel 2010 era stato sostenuto in parte con le somme provento della vendita di altra autovettura e in parte mediante un finanziamento; che anche l’autovettura acquistata nel 2011 era stata acquistata con le medesime modalità.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l ‘Agenzia delle entrate, in base a tre motivi.
La contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15/12/2023.
Considerato che:
La ricorrente Agenzia propone tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, censurando l’affermazione dei primi giudici laddove hanno ritenuto che l’accertamento degli anni 2007 e 2008 non potesse fondarsi anche su incrementi patrimoniali di altri anni e in particolare di anni successivi.
Con il second o motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4,5 e 6 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che la CTR abbia errato nel ritenere sufficiente la prova della esistenza di redditi sufficienti a giustificare il tenore di vita accertato in quanto la contribuente avrebbe dovuto invece dimostrare un preciso nesso eziologico e cioè che la spesa per incrementi patrimoniali fosse stata sostenuta proprio con i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR ha annullato integralmente gli avvisi unicamente esaminando le spese per incrementi patrimoniali, mentre gli accertamenti erano fondati, prevalentemente, sulla presenza di beni indice
In data 5/12/2023 la controricorrente ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 118 del 2019 conv. in l. n. 136 del 2018 e precisamente domanda di definizione agevolata, comunicazione dell’Agenzia del le entrate attestante il suo deposito e prova del pagamento degli importi
dovuti, avvenuto in data 28/05/2019, ciò per ciascuno dei due avvisi di accertamento oggetto di causa, relativi agli anni 2007 e 2008.
Ai sensi dell’art. 6, comma 10: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e’ sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020».
Il comma 12 del predetto articolo prevede che: «L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine».
Ai sensi del comma 13 dello stesso articolo è previsto che: «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e’ dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate».
Alla luce di tali disposizioni, del deposito della documentazione attestante la rituale definizione agevolata e in mancanza di diniego,
d eve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, sopra riportato, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. n 21826/2020).
Alla luce dell ‘ estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30/05/2002, n. 115 (Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 8184/2020; Cass. n. 39284/2021).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.