Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1195 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1195 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
Oggetto: estinzione del giudizio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27110/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli, alla INDIRIZZO dove si richiede la notifica degli atti processuali, all’ indirizzo di posta certificata EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall’ Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4105/14/2022 depositata in data 12/05/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato e considerato che:
-è in atti documentazione attestante l’adesione della società contribuente alla procedura di definizione di cui alla l. 197 del 2022 e il pagamento del dovuto a tali fini;
-alla luce di tali produzioni documentali, il Collegio ritiene di poter decidere in forza del disposto del comma 198 della detta l. 197 del 2022, secondo il quale ‘ nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione’, risultando in concreto priva di rilevanza la circostanza relativa alla mancata opposizione da parte della società alla proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380bis c.p.c.;
-conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197;
-infine, in ragione della definizione agevolata della controversia, non sussistono i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame;
p.q.m.
dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023.