Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 13574/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME presso il quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata – avverso la sentenza n. 10155/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 16 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
il 3 dicembre 2015 l’Agenzia delle entrate notificò a RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento contenente ripresa a tassazione, a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2012, oltre all’irrogazione di sanzioni, maggiori ricavi non dichiarati e un maggior volume di affari, desunti dall’applicazione degli studi di settore e dal fatto che la contribuente non aveva risposto all’invito al contraddittorio rivoltole dall’Erario;
la società impugnò vittoriosamente l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta;
il successivo appello, proposto dall’Amministrazione, fu accolto con la sentenza indicata in epigrafe;
i giudici regionali ritennero che, a prescindere dalla volontarietà o meno della sottrazione al contraddittorio da parte di CIS, non sussistessero ragioni per sottrarre la stessa all’applicazione degli studi di settore; inoltre, ritennero fondato il rilievo attinente ai costi per servizi, esposti in termini notevolmente superiori a quelli effettivi;
la sentenza d’appello è stata impugnata da CIS con ricorso per cassazione affidato a due motivi;
l’Amministrazione non ha svolto difese in questa sede.
Considerato che:
con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 62sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, e 2697 cod. civ., la ricorrente lamenta che la C.T.R. avrebbe attribuito agli studi di settore un’efficacia probatoria non riconosciuta dalla legge, senza valutare le controprove da lei offerte;
con il secondo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la società ricorrente
assume che i giudici d’appello avrebbero trascurato di esaminare le risultanze della perizia di parte da lei prodotta;
non occorre procedere all’esame dei due motivi di ricorso, in quanto, con nota depositata il 22 maggio 2023 a mezzo del proprio procuratore speciale a ciò abilitato, la ricorrente ha dichiarato di aver dato corso alla procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 197 a 202, della l. 22 dicembre 2022, n. 197;
l’istanza è stata corredata dalla produzione della domanda di definizione agevolata e della prova dell’avvenuto versamento della prima rata dell’importo previsto per la definizione; in prossimità dell’udienza, ad abundantiam , la ricorrente ha dato prova dell’avvenuto saldo;
ai sensi dell’art. 1, comma 194, della l. 197 del 2022, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023;
il comma successivo prevede poi che al deposito della documentazione che comprova tali circostanze faccia seguito la declaratoria di estinzione del giudizio (con decreto od ordinanza, a seconda che sia stata o meno fissata l’udienza di discussione);
va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.