Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32053 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32053 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28271/2021 R.G., proposto
DA
la ‘ RAGIONE_SOCIALE , con sede in Arezzo, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. NOME COGNOME con studio in Sansepolcro (AR), elettivamente domiciliata presso la ‘ RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Arezzo (presso gli u ffici dell’Avvocatura Comunale), ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec per comunicazioni e notifiche: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 9 aprile 2021, n. 376/05/2021;
ICI IMU ACCERTAMENTO ESENZIONE ENTI NON LUCRATIVI DEFINIZIONE AGEVOLATA EX L. 130/2022
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 settembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 9 aprile 2021, n. 376/05/2021, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’ ICI relativa a ll’anno 2011 , in relazione ad un fabbricato ubicato in Arezzo e censito in catasto con la particella 270 del folio 172, con destinazione ad asilo-nido, scuola materna ed attività istituzionali, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Arezzo nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo il 25 luglio 2018, n. 608/02/2018, con compensazione delle spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario – sul rilievo che i presupposti per il riconoscimento alla contribuente del l’esenzione prevista da ll’art. 7 , comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non sussistessero in relazione a ll’anno di riferimento, non essendovi utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente proprietario ;
il Comune di Arezzo è rimasto intimato;
la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare l” improcedibilità ‘ del ricorso in conseguenza dell’adesione alla definizione agevolata ex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 , con l’integrale pagamento dell’importo dovuto .
CONSIDERATO CHE:
premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 5, commi 2, 7 e 8, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e di aver ottemperato all’integrale pagamento dell’importo dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata, la contribuente ha chiesto di dichiarare l’ ‘ improcedibilità ‘ del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
nella specie, non risulta essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda;
pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’ ente impositore (che ha adottato apposito regolamento per la definizione agevolata delle controversie ex art. 5, comma 15, della legge 31 agosto 2022, n. 130), sulla scorta della documentazione prodotta, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, commi 12 e 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2024, n. 7871), va, dunque, dichiarata l ‘e stinzione del procedimento, ai sensi de ll’ art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica prev isione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
6. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 settembre