Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21179/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE VESUVIANO IN GESTIONE COMMISSARIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso SRAGIONE_SOCIALENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 1836/2016 depositata il 01/03/2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi l’AVV_NOTAIO per la ricorrente e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato davanti alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento relativo al 2008 con il quale veniva recuperata IRES, IVA e IRAP.
La CTP ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello erariale.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO CHE
Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 comma 184 e segg. della l.- n. 197/2022 e ha dato comunicazione di ciò con atto depositato telematicamente in data 10-102023 mentre l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate ha depositato istanza di definizione in data 3.11.2023 per la cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della definizione agevolata.
Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022.
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 22/10/2024.