Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33315 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21179/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
ENTE D’COGNOME IN GESTIONE COMMISSARIALE , elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 1836/2016 depositata il 01/03/2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi l’avv. dello Stato NOME COGNOME per la ricorrente e l’avv. NOME COGNOME per la controricorrente.
RILEVATO CHE
L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ha impugnato davanti alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento relativo al 2008 con il quale veniva recuperata IRES, IVA e IRAP.
La CTP ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello erariale.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO CHE
Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 comma 184 e segg. della l.- n. 197/2022 e ha dato comunicazione di ciò con atto depositato telematicamente in data 10-102023 mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di definizione in data 3.11.2023 per la cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della definizione agevolata.
Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022.
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 22/10/2024.