Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32064 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32064 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 11629-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente e controricorrente incidentale
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante p.t., RAGIONE_SOCIALE, cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale, unitamente all’avv. NOME COGNOME è rappresentata e difesa –
Controricorrenti e ricorrenti incidentali
Avverso la sentenza n. 4599/09/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20.11.2019;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 26 giugno 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Dogane -Dazi -Royalties -Valore di transazione -Condono ex art. 1 L. n. 197/2022
Rilevato che
Dalla pronuncia impugnata si evince che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli , all’esito di una verifica ispettiva su operazioni doganali di importazione, effettuante dallo spedizioniere RAGIONE_SOCIALE, su incarico della RAGIONE_SOCIALE ne ll’anno 2014, rilevò che quest’ultima società, licenziataria di marchi della casa madre tedesca, non aveva incluso nel valore dichiarato in dogana l’importo versato all a licenziante per l’utilizzo dei suddetti marchi. Contestando pertanto maggiori dazi e maggiore iva all’importazione , notificò l’avviso d i rettifica, irrogando anche le sanzioni.
Gli atti furono impugnati da entrambe le società -la COGNOME nella qualità di rappresentante indiretto rispondente in solido- dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che ne accolse le ragioni con sentenza 7091/11/2017 . L’appello proposto dall’ufficio fu accolto in parte dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4599/09/2019. Il giudice regionale ha annullato in parte la decisione impugnata, riconoscendo l’obbliga zione fiscale relativa ai dazi, annullando invece le sanzioni, nonché la maggiore iva pretesa.
Con due motivi l’amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a dodici motivi, contrastati dal controricorso incidentale dell’ufficio .
In prossimità dell’adunanza camerale fissata per il 30 maggio 2023 la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE chiesero la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. All’esito del l’adunanza camerale questa Corte dispose la sospensione del giudizio.
Prodotta documentazione relativa alla definizione agevolata del giudizio, nella successiva adunanza camerale del 26 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato che
Le società hanno manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, regolata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022 , disciplina intervenuta
nelle more del contenzioso. Dalla documentazione allegata si evince l’adesione alla definizione, con richiesta di estinzione del giudizio.
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201). In base al comma 202, ‘La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’.
Vista la sopra ricordata istanza delle contribuenti e la documentazione allegata, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il giorno 26 giugno 2024