Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32060 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32060 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 32538-2019, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
COGNOME NOME , cf. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, e, ai fini delle comunicazioni e notifiche, presso l’indirizzo pec , rappresentato e difeso da sé medesimo –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 4326/10/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, depositata il 12.10.2018; adunanza camerale del 20 dicembre udita la relazione della causa svolta nell’ 2022 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che
L’Agenzia delle entrate notificò a COGNOME Ernesto l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 2000, fu rideterminato il reddito
Accertamento bancario – Condono ex art. 6 comma 10 d.l. 119/2018
del contribuente, esercente la professione di avvocato. L’accertamento era stato fondato su indagini bancarie, che avevano rivelato maggiori introiti.
Il COGNOME impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che con sentenza n. 231/01/2009 ne accolse le ragioni , ritenendo l’annualità coperta dal condono tombale. L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, fu rigettato con sentenza n. 4326/10/2018, ora al vaglio della Corte.
Il giudice regionale ha ritenuto inammissibile l’appello, per essere stata fatta richiesta di rimessione della controversia al giudice di primo grado.
Con un unico motivo la ricorrente ha censurato la sentenza, della quale ha chiesto la cassazione. Il contribuente ha resistito con controricorso.
Nelle more del processo il COGNOME ha chiesto l ‘estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia, secondo la disciplina prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.
All’esito dell’adunanza camerale del 2 0 dicembre 2022 era emessa ordinanza interlocutoria, con la quale era richiesta documentazione a conforto del pagamento dell’intero importo utile alla definizione agevolata del processo.
All’esito dell’adunanza camerale del 26 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione e decisa.
Considerato che
Il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta definizione della controversia ai sensi della disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
A tal fine ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione di definizione agevolata. La domanda corrisponde alla presente controversia, riportando tanto il numero identificativo dell’avviso d’accertamento, corrispondente a quello oggetto della lite, quanto il numero di iscrizione a ruolo della presente causa.
L ‘ufficio, a seguito dell’ordinanza interlocutoria, nulla ha osservato. Ne discende che della documentazione agli atti occorre tenere conto, desumendosi dal silenzio dell’Amministrazione finanziaria la sua correttezza (cfr. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540).
La causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata.
D’altronde l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali…» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto…». Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa, ai sensi dell’art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro il 31 dicembre 2020.
Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024