Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13323 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
Oggetto: sopravvenuta
rinuncia al ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28129/2021 R.G. proposto da NOME COGNOME, in qualità di titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2945/1/2021, depositata il 28.7.2021 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2945/1/2021, depositata il 28.7.2021 veniva accolto l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 142/2/2020, la quale aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, esercente attività di ristorazione e titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso con cui veniva accertato un maggior reddito di impresa ai fini RAGIONE_SOCIALE II.DD. e IVA per il periodo d’imposta 2015.
La ricostruzione avveniva sulla base di un accertamento analitico induttivo ex art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600/73 nell’ambito del quale veniva applicato lo studio di settore ai sensi dell’art.62 -sexies d.l. n.331 del 1993, in presenza di contabilità ritenuta non completa e non interamente fedele.
Il giudice d’appello riformava la decisione resa dal giudice di prime cure, ritenendo legittimo l’accertamento, sia per la congruità e coerenza alle risultanze dello studio di settore, sia per l’antieconomicità della gestione protrattasi anche nei quattro anni antecedenti all’anno oggetto del presente processo, in presenza di ulteriori elementi di riscontro dell’incongruenza della dichiarazione, tra cui la stipula di un contratto di mutuo.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente deducendo due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Anteriormente alla discussione del ricorso, il contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Considerato che:
Il ricorrente ha depositato in data 30.12.2024 nota in cui ha evidenziato che nel 2022, successivamente all’ iscrizione a ruolo del ricorso, ha presentato domanda per la definizione RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all’art. 5 della L. 130/2022 e relativa richiesta di sgravio, provvedimento adottato dall’RAGIONE_SOCIALE in accoglimento della suddetta domanda e dell’intervenuto pagamento del dovuto.
In allegato alla nota è stato anche prodotto il provvedimento di sgravio del 25.10.2022 e perciò dev’essere senz’altro dato corso alla richiesta.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2025