Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24688 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24688 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/09/2025
ACCERTAMENTO IRPEF
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29065/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 10890/2016, depositata in data 5/12/2016;
udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025, del consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A seguito di avviso di accertamento con cui erano attribuiti alla società RAGIONE_SOCIALE maggiori ricavi, l’ Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Salerno, emetteva avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno di imposta 2006, nei confronti della socia NOME COGNOME ritenendo presuntivamente distribuiti i maggiori utili ripresi nei confronti della società, in considerazione della sua ristretta base.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello di NOME COGNOME annullando l’accertamento .
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa erariale sulla base di tre motivi.
La contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo.
L a causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’1 /07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione.
Con il secondo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione de ll’art. 295 c.p.c.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione de ll’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce violazione de ll’art. 295 c.p.c.
Preliminarmente occorre evidenziare che la contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa all’avviso di accertamento TF901030 7997/2011, indicato nell’epigrafe della sentenza quale atto impugnato) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n 136 del 2018, cui è allegata la ricevuta di sua presentazione e la quietanza di pagamento della prima rata.
Non risulta che entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018) l’Agenzia delle entrate abbia notificato il diniego relativo alle domande di definizione né entro il termine del 31 dicembre 2020 risulta presentata alcuna istanza di trattazione.
Da tali circostanze deriva l’estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
In ragione della qualità di ricorrente dell’Agenzia delle Entrate e della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica (Cass. 12/10/2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2025.