Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15110 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15110 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
Oggetto: definizione age- volata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31517/2021 R.G. proposto da COGNOME già socio di RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’indirizzo Pec: EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 767/5/2021, depositata il 28.6.2021 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 767/5/2021, depositata il 28.6.2021 veniva accolto l’ appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ancona n. 1235/2/2014, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso l’avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2008. Con tale atto impositivo l’Agenzia delle Entrate riprendeva ad imposizione maggiori II.DD. e IVA oltre accessori in dipendenza del disconoscimento di costi per prestazioni riferite a consulenze e ad attività di intermediazione alla clientela ritenuti.
In primo grado il giudice accoglieva l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per invalida sottoscrizione. Il giudice d’appello riteneva superabile la questione preliminare e, nel merito, riteneva non fornita la prova della certezza e dell’inerenza dei costi in contestazione.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME n.q. di ex socio della società cancellata dal registro delle imprese in data 13.9.2019, per cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Da ultimo, in data 15.1.2025 parte ricorrente ha depositato nota con richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Considerato che:
Con memoria depositata il 15.1.2025 parte ricorrente ha reso noto che, successivamente alla sentenza di appello, per conto della (estinta) società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME si è avvalso
(v. domanda datata 28.6.2021) delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 , commi 186 e ss., della legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione di tale domanda, nonché la ricevuta del versamento del dovuto, pari al 20% del valore della controversia e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ai fini del regolamento delle spese, il Collegio osserva che la domanda di definizione agevolata reca una data di alcuni mesi anteriore alla notifica del ricorso. Tuttavia, il pagamento ai fini della definizione della lite è intervenuto nell’immediatezza e quasi contestualmente all’adempimento difensivo. In secondo luogo, va anche tenuto conto che non è esigibile un’immediata interlocuzione interna tra l’articolata Amministrazione finanziaria e l’Avvocatura che la difende nel singolo processo, come confermato dal fatto che il controricorso difende l’Agenzia nel merito senza dar conto della definizione agevolata della lite intervenuta nelle settimane precedenti e, dunque, lo svolgimento di una attività difensiva cautelativa da parte di entrambe le parti nei giorni successivi al pagamento estintivo può essere giustificata. Le spese del processo restano pertanto a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 , comma 198, legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.3.2025