Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22914 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22914 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
Oggetto: dogane -definizione – motivazione apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6483/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec: EMAILpec.ordineavvocatilivorno.it;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 872/2/2023, depositata il 11.09.2023, e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 872/2/2023 veniva parzialmente accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 1048/3/2019.
Dalla lettura del ricorso si apprende che l’atto impositivo impugnato veniva emesso a seguito di una verifica fiscale avviata nei confronti di NOME COGNOME in quanto titolare di agenzia di scommesse e centro di trasmissione dati (CTD), in esecuzione di un piano di controlli volti al recupero del predetto tributo dovuto dai soggetti che raccolgono scommesse in Italia pur in assenza dei prescritti titoli autorizzatori e concessori.
Con la decisione di prime cure era stato rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento relativo a maggiori importi a titolo di imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 per l’annualità 2013, oltre sanzioni ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 504/1998. Il giudice d’appello, benché in dispositivo affermi di respingere l’appello, confermava le riprese per le imposte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ma caducava la debenza delle sanzioni ritenendo sussistenti obiettive condizioni di incertezza a riguardo.
Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui replica il contribuente con controricorso.
Considerato che:
A seguito della sentenza di appello la società si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 194 e ss. della legge 197/2022 e successive modifiche, sicché ha presentato, in data 30 settembre 2023, istanza di definizione della lite, e ha versato contestualmente l’importo di euro 18.012,40, pari al valore della lite.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
La contribuente ha anche depositato la quietanza di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo.
Le spese del processo restano pertanto a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025