Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21115 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21115 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
Avviso di accertamento -IRPEF -IVA -IRAP -2009/2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27936/2018 R.G. proposto da:
ESPOSITO COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 405/2018 depositata in data 22 febbraio 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME, Notaio in Tortona (AL), gli avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2009 e 2011, per recuperare a tassazione determinati costi che il contribuente aveva indebitamente portato in deduzione dal proprio reddito. Il controllo avveniva a mezzo
accesso presso lo studio professionale al fine di svolgere una verifica fiscale.
Avverso gli avvisi di accertamento, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Alessandria, la quale con sentenza n. 8/2016 riuniva i ricorsi e li accoglieva integralmente in punto di nullità per carenza dei poteri di firma del funzionario e dichiarando assorbite le altre questioni.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio alla C.t.r. del Piemonte; il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. del Piemonte, con sentenza n. 405 /2018 depositata in data 22 febbraio 2018 accoglieva parzialmente l’appello, rigettando l’eccezione formale e rimeditando le questioni di merito in particolare con riferimento al recupero a tassazione del costo del canone di locazione , oggetto dell’unico rilievo per quanto riguarda l’atto impositivo per l’anno 2009, ribadito, insieme ad altri, dall’Ufficio, che ne aveva contestato la deducibilità, anche per l’anno 2011.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025, per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il quanto il giudice di appello non ha correttamente applicato il criterio dell’onere della prova ritenendo dimostrato il recupero fiscale a fronte di un campione di fatture statisticamente non significativo (una ogni dieci)» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha
deciso sulla base di un metodo a campione impiegato nell’analisi delle fatture e comunque in violazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. dovendo essere l’ente erariale a provare l’evasione fiscale accertata.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in quanto il giudice di appello non ha statuito in ordine alla documentazione prodotta e alle circostanze di fatto addotte dal contribuente ad analitica giustificazione del rilievo relativo alla ‘tassa archivio’ che erano stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di statuire in ordine alla documentazione prodotta e alle argomentazioni addotte in merito alle spese anticipate in nome per conto del cliente e dalla tassa archivio.
Va premesso che in data 6 giugno 2025, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2 -ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento della prima rata. In particolare, va rilevato che la documentazione è riferita alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/18 con riferimento all’avviso di accertamento T7J014F00350/2015 per l’anno 2011, col pagamento nei termini della prima rata, che riguarda la contestazione per la quale il contribuente è rimasto soccombente in grado di appello e su cui ormai, soltanto, verte la controversia, essendosi formato il giudicato interno favorevole al contribuente sulla illegittimità della ripresa a tassazione del costo del canone di locazione (oggetto dell’unico rilievo per l’anno 2009), non essendo stata impugnata dall’Ufficio la sentenza sul precipuo punto con ricorso incidentale.
2.1. Orbene, vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo, per quanto ancora rileva, si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 17 giugno 2025