Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25257 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25257 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26212/2017 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1184/2017 depositata il 06/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto il ricorso proposto dal NOME COGNOME esercente l’attività di medico odontoiatra, avverso l’avviso di accertamento n. TVF010201316/2011 per Irpef ed Irap 2006, l’Agenzia delle entrate, ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della CTR della Puglia indicata in epigrafe e resiste, con controricorso, la contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che, in data 14/05/2019, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art.
6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento della unica rata, produzione rinnovata a corredo della memoria ex art. 380bis.1 c.p.с. depositata in data 28/07/2025.
1.1. Orbene, vista la documentazione depositata in data 6/06/2019 e in data 28/07/2025 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che il pagamento era previsto in unica rata e non è intervenuto nei termini diniego di condono.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 10/09/2025.