Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7820 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7820 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14751/2016 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della C.T.R. del Piemonte n. 1295/2015 depositata il 02/12/2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Procuratore generale, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che, preso atto dell’istanza di estinzione, conclude per l’estinzione del giudizio;
Udita l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per i ricorrenti, che confermando la rinuncia al ricorso, chiede estinguersi il giudizio;
Udito l’AVV_NOTAIO che accettando la rinuncia, conclude per l’estinzione del giudizio;
Premesso che
–NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano -con sei motivi di doglianza- la sentenza della C.T.R. del Piemonte, che in accoglimento dell’appello della RAGIONE_SOCIALE, rigettando l’appello incidentale dei contribuenti, ha riformato la sentenza della C.T.P. di Torino di parziale accoglimento dei ricorsi dei contribuenti per l’annullamento degli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO/2011;NUMERO_DOCUMENTO/2011; NUMERO_DOCUMENTO/2011, relativi al recupero di maggiori somme a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA, per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008;
-L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ;
-Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
-I ricorrenti, con memoria del 10 gennaio 2025, hanno precisato: di avere manifestato con dichiarazione del 19 aprile 2017 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 193/2016, conv. con mod. nella l. 225/2016, in
relazione agli avvisi di accertamento impugnati, impegnandosi con la medesima a rinunciare al relativo giudizio; che l’RAGIONE_SOCIALE con nota del 1^ giugno 2016 ha comunicato loro gli importi dovuti al fine della definizione, suddivisi in rate; che i ricorrenti hanno provveduto al pagamento di tutte le rate previste; che dagli estratti di ruolo rilasciati dalla RAGIONE_SOCIALE risulta che il debito residuo per i carichi oggetto del giudizio è pari a zero. Ciò premesso chiedono estinguersi il giudizio per effetto del pagamento integrale della definizione agevolata;
-All’udienza odierna i ricorrenti, dichiarando di rinunciare al ricorso, insistono per l’estinzione del giudizio
-L’RAGIONE_SOCIALE accetta la rinuncia, concordando per l’estinzione del giudizio , e parimenti il Procuratore Generale;
Rilevato che:
-è agli atti l’stanza formulata da NOME COGNOME, in data 19 aprile 2017, per la definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 193 del 2016 conv. con mod. nella l. 225 del 2016 in relazione all’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO corrispondente alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA;
-è stato prodotto, con memoria del 10 gennaio 2025, l’estratto di ruolo, asseverato dall’Agente della Riscossione, da cui risulta che il debito residuo relativo al suddetto avviso di accertamento è pari a ‘zero’;
-è agli atti l’istanza formulata da NOME COGNOME in data 19 aprile 2017, per la definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 193 del 2016, conv. con mod. nella l. 225 del 2016, in relazione agli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2011 corrispondente alla cartella n. NUMERO_CARTA e n.
T7E01T605419/2011 corrispondente alla cartella n. NUMERO_CARTA;
-è stato prodotto, con memoria del 10 gennaio 2025, l’estratto di ruolo, asseverato dall’Agente della Riscossione, da cui risulta che il debito residuo inerente a detti avvisi di accertamento risulta pari a ‘zero’;
-sussistono i presupposti per la definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. conv. con mod. nella l. 225 del 2016, avendo i ricorrenti corrisposto le somme a tale titolo dovute, come risulta dagli estratti di ruolo prodotti, ed avendo i medesimi rinunciato al ricorso;
-va dichiarata l’estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025