Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8195 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8195 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai nn. 20624/2016 R.G. e 21535/2016 R.G., tra loro riuniti per connessione, proposti, rispettivamente,
IL RICORSO ISCRITTO AL N. NUMERO_DOCUMENTO R.G. DA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), elettivamente
TARSU ACCERTAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA EX LEGGE 197/2022 ‘ ROTTAMAZIONE QUATER’
domiciliato presso lo ‘ RAGIONE_SOCIALE in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore;
INTIMATA
IL RICORSO ISCRITTO AL N. NUMERO_DOCUMENTO R.G. DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), elettivamente domiciliato presso lo ‘ RAGIONE_SOCIALE in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE/CONTRORICORRENTE INCIDENTALE CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE E
RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE l’11 febbraio 2016, n. 593/01/2016 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione dei procedimenti riuniti;
dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (nel procedimento iscritto al n. 20264/2016 R.G.) e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (nel procedimento iscritto al n. 21535/2016 R.G.) hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE l’11 febbraio 2016, n. 593/01/2016, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 296/2010/01209020/49 per la somma complessiva di € 57.323,00, in relazione alla proprietà di un fabbricato sito in RAGIONE_SOCIALE con destinazione alberghiera, ha rigettato sia l’appello proposto in via principale dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che l’appello proposto in via incidentale dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , nel giudizio di cui anche la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era parte, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 9 luglio 2012, n. 277/09/2012, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente nel senso di determinare la TARSU senza l’aumento del 75%.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.) ed il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO R.G.) hanno resistito con separati controricorsi. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.) ha contestualmente proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, al quale l a ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha resistito con controricorso. L a ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è rimasta intimata (sia nel procedimento iscritto al n. 20264/2016 R.G., che nel procedimento iscritto al n. 21535/2016 R.G.).
Con ordinanze interlocutorie rese in entrambi i procedimenti, questa Corte rinviava le cause a nuovo ruolo, prendendo atto della dichiarazione della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ di adesione alla procedura di cui all’art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, e del pagamento di due rate.
Con istanze depositate il 30 novembre 2023, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha chiesto la sospensione dei procedimenti, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, avendo presentato la dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’ agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ( c.d. ‘ rottamazionequater’) con l’opzione di p agamento in quattro rate.
Con ulteriore ordinanza interlocutoria, dopo averne disposto la riunione ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. , questa Corte ha sospeso i procedimenti.
Con istanza depositata il 28 novembre 2024, documentando il pagamento integrale del l’importo dovuto all’esito della definizione agevolata, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha chiesto la dichiarazione di estinzione dei procedimenti riuniti per cessazione della materia del contendere.
Con conclusioni scritte, ribadite in pubblica udienza, anche il P.M. ha chiesto la dichiarazione di estinzione dei procedimenti riuniti per cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come è noto, l’art. 1, comma 23 6, seconda parte, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: « L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati ».
Nella specie, la contribuente ha documentato l’integrale pagamento dell’importo dovuto in base al concordato piano di rateizzazione. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l ‘e stinzione dei procedimenti riuniti per cessazione della materia del contendere.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione de i procedimenti riuniti per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio