Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1146 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1146 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
Oggetto: definizione age- volata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2108/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME
(pec: EMAIL, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 791/24/16 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto depositata il 15.6.2016, non notificata. camerale del 21 novembre
Udita la relazione svolta nell’adunanza 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e da NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME n.q. di soci e in proprio e rigettava l’appello incidentale proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 461/1/2015 con la quale erano stati riuniti e parzialmente accolti i ricorsi proposti dai contribuenti avverso avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativamente agli anni di imposta 2006-9 notificati dall’Agenzia delle Entrate.
Nella sentenza impugnata si legge che le riprese traevano origine dal PVC notificato in data 22 maggio 2013 in cui si contestava alla società RAGIONE_SOCIALE l’indebita contabilizzazione, per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2011, di costi esposti in fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da cinque aziende (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tutte riferibili a COGNOME Luigi, e RAGIONE_SOCIALE Barducco Floriana).
Il giudice di prime cure confermava la legittimità dei rilievi per le fatture emesse dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e accoglieva i ricorsi per le fatture emesse dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con conseguente rideterminazione dì imposte e sanzioni a carico della RAGIONE_SOCIALE e dei soci.
Il giudice d’appello , nell’ accogliere parzialmente l’appello principale proposto dai contribuenti riteneva effettive anche le operazioni poste
in essere da RAGIONE_SOCIALE con la società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE), compensando le spese di lite e, per il resto, confermava la sentenza di primo grado anche quanto alle sanzioni.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
Nelle memorie autorizzate entrambe le parti rendono nota l’intervenuta definizione agevolata della lite di cui al d.l. n. 118 del 2019, convertito, nelle more del giudizio, e chiedono la declaratoria di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
La richiesta può essere accolta.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.11.2024