Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1278 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1278 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23381/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, in Roma in INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 601/2016 depositata il 08/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.All’esito di una complessa indagine istruttoria, posta in essere dalla Direzione provinciale di Ferrara dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del Rag. NOME COGNOME e delle società a questi riconducibili, venne notificato alla società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento CODICE_FISCALE per tardivo versamento di imposte dovute ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1993 relativo all’anno di imposta 2009.
L’avviso venne impugnato e la C.T.P. di Ferrara respinse il ricorso. La decisione venne impugnata dalla società contribuente ed il giudice di secondo grado accolse il ricorso.
Si affermò in particolare che in base al principio di tassatività delle cause di nullità degli atti tributari non occorresse, per la validità dell’atto, che i funzionari deleganti e delegati poss edessero la qualifica dirigenziale, essendo sufficiente la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro funzionario all’uopo delegato. Si aggiunse che qualora il contribuente avesse contestato, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto, fosse onere dell’Amministrazione , che ha immediato e facile accesso ai propri dati, fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante e del delegato, nonché della esistenza della delega in capo al delegato.
Il giudice di merito richiamò poi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è sufficiente in entrambe le tipologie di deleghe (di firma e di funzione) l’indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta tale qualifica.
Sicché concluse affermando che dalla documentazione prodotta non risultasse che il funzionario firmatario dell’avviso di accertamento impugnato fosse in possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla
legge e che fosse stato nominativamente delegato il capo dell’ufficio; pertanto l’avviso venne annullato.
Avverso la prefata decisione ricorre l’Agenzia con due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, va rilevato che l’Agenzia ricorrente ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186-203 e ss., e del versamento integrale del dovuto da parte della società contribuente.
In relazione a detta definizione agevolata si è, quindi, richiesto dichiararsi l’estinzione del processo essendo cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
La Corte ha già avuto modo di rilevare -per fattispecie di definizione agevolata (cd. rottamazione) a disciplina omologa a quella posta dalla l. n. 197 del 2022, cit., – che, poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi (l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 236, cit.), il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083).
L’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo.
Deve infatti dichiararsi l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall’articolo 46, primo comma, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
3. – Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ((tra le tante: Cass., 12 gennaio 2022, n. 733).
L’adesione alla definizione agevolata della lite rende superflua la trattazione delle censure prospettate dall’Agenzia ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 6.11.2024