Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3694 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3694 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
Avv. IRPEF e IRAP 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18530/2016 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA -SEZIONE DISTACCATA DI FOGGIA n. 240/25/2016, depositata in data 29 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dr.ssa NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Sentiti l’Avvocato NOME COGNOME che ha chiesto l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata e l’Avvocatura Generale dello Stato che ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio.
Rilevato che:
A seguito di controllo della documentazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate -direzione provinciale di Foggia – notificava al signor NOME COGNOME esercente l’attività di commercio al dettaglio di fotografia, cinematografia ed ottica, avviso di accertamento n. 1VKO11003631 per l’anno d’imposta 2007, con il quale, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si rettificava il reddito d’impresa da € 22.257,00 a € 101.871,00, per indebita detrazione dei costi che non risultavano né certi né di competenza e, pertanto, venivano richieste le maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP ed addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni ed interessi per l’importo complessivo di € 86.504,00.
Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Foggia; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con la sentenza n. 291/01/2013, rigettava il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r . della Puglia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 240/25/2016, depositata in data 29 gennaio 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate non ha notificato né depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 27 novembre 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che :
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 D.LGS. 31 dicembre 1992, n. 546 – Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha motivato con un generico e sintetico richiamo alla sentenza di primo grado, impedendo così al contribuente di comprendere il percorso logico giuridico adottato dal Giudice.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 D.LGS. n. 546/1992, nonché in relazione all’art. 112 od. Proc. civ. Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 42 primo e terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973. 36, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 21 della L. 7 agosto 1990, n. 241, 10 e 11 del D.LGS. n. 546/92» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto inammissibile l’eccezione circa il difetto di sottoscrizione degli avvisi da parte di funzionario della carriera direttiva, a seguito di quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 23 Cost. Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 D.LGS. n. 546/1992. Assenza vincolante dei provvedimenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto, rifacendosi al Giudice di primo grado, di fondare la propria decisione dulla Risoluzione ministeriale n. 8/174 del 27 aprile 1991, la quale però,
diversamente dalla fattispecie per cui è causa, aveva ad oggetto l’accertamento giudiziale di un ‘ipotizzato’ risarcimento in favore di una delle parti.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 -Violazione e erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 109 e 99 del T.U.I.R. Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. e 132, n. 4 c.p.c. » il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha non correttamente motivato nel non rilevare che gli specifici crtiteri di competenza previsti dall’art. 109 T.U.I.R. non erano in grado di esaurire l’umputazione a periodo di tutte le componenti reddituali, ma riguardavano essenzialmente solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Violazione ed erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. n. 600/1973» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha riconosciuto la non corretta motivazione dell’accertamento analitico induttivo, il quale riportava che per l’anno 2007 (anno di accertamento) era stato esplicitato costo non di competenza, senza però contemporaneamente indicare la diversa annualità in cui lo stesso costo poteva essere dedotto; così facendo, anche il divieto di doppia imposizione veniva meno.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. -Inapplicabilità delle sanzioni per incertezza della norma» il
contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi sulla domanda di inapplicabilità delle sanzioni derivante dall’incertezza normativa.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 67 d.P.R. n. 600/1973, oltre che all’art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 97 Cost.» il contribuente lamenta sostanzialmene quanto già censurato con il precedente quinto motivo.
Va premesso che, con atto di rinuncia al ricorso depositato telematicamente in data 8 novembre 2024, il ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con Legge n. 225/2016, che ha previsto la possibilità di estinguere i debiti contenuti nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, attraverso il pagamento di capitale e interessi nonché dell’aggio proporzionalmente dovuto su tali somme e delle spese dovute all’Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione. All’uopo, il ricorrente ha depositato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 19 aprile 2017 nonché le attestazioni rilasciate da Agenzia Entrate Riscossione, da cui emerge che, con riferimento alle iscrizioni a ruolo relative all’avviso di accertamento impugnato sono stati effettuati versamenti per € 16.403,16, per € 17.125,72 e per € 18.013,35; pure risulta depositata documentazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nella quale viene attestato che l’importo per carico residuo a titolo di imposte è pari ad € 0,00. Vieppiù che l’Agenzia delle Entrate, in udienza pubblica, ha assentito alla dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, in considerazione della regolarità della procedura.
In conclusione, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Non occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 14/12/2024, n. 32487; Cass. 12/10/2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione