Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3694 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3694  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
Avv. IRPEF e IRAP 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18530/2016 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA -SEZIONE DISTACCATA  DI  FOGGIA  n.  240/25/2016,  depositata  in  data  29 gennaio 2016.
Udita  la  relazione  svolta  nella  pubblica  udienza  del  27  novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dr.ssa NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Sentiti l’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata e l’Avvocatura Generale dello Stato che ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio.
Rilevato che:
A seguito di controllo della documentazione fiscale, l’RAGIONE_SOCIALE – notificava al signor NOME, esercente l’attività di commercio al dettaglio di fotografia, cinematografia ed ottica, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2007, con il quale, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si rettificava il reddito d’impresa da € 22.257,00 a € 101.871,00, per indebita detrazione dei costi che non risultavano né certi né di competenza e, pertanto, venivano richieste le maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP ed addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni ed interessi per l’importo complessivo di € 86.504,00.
 Avverso  l’avviso  di  accertamento  il  contribuente  proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 291/01/2013, rigettava il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la  C.t.r .  della  Puglia;  si  costituiva  anche  l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’appello.
 Con  sentenza  n.  240/25/2016,  depositata  in  data  29  gennaio 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato né depositato controricorso, ma  ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata  trattata  nella  pubblica  udienza del 27 novembre 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che :
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 D.LGS. 31 dicembre 1992, n. 546 – Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha motivato con un generico e sintetico richiamo alla sentenza di primo grado, impedendo così al contribuente di comprendere il percorso logico giuridico adottato dal Giudice.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 D.LGS. n. 546/1992, nonché in relazione all’art. 112 od. Proc. civ. Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 42 primo e terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973. 36, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 21 della L. 7 agosto 1990, n. 241, 10 e 11 del D.LGS. n. 546/92» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto inammissibile l’eccezione circa il difetto di sottoscrizione degli avvisi da parte di funzionario della carriera direttiva, a seguito di quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 23 Cost. Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 D.LGS. n. 546/1992. Assenza vincolante dei provvedimenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto, rifacendosi al Giudice di primo grado, di fondare la propria decisione dulla Risoluzione ministeriale n. 8/174 del 27 aprile 1991, la quale però,
diversamente  dalla  fattispecie  per  cui  è  causa,  aveva  ad  oggetto l’accertamento giudiziale di un ‘ipotizzato’ risarcimento in favore di una RAGIONE_SOCIALE parti.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 -Violazione e erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 109 e 99 del T.U.I.R. Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. e 132, n. 4 c.p.c. » il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha non correttamente motivato nel non rilevare che gli specifici crtiteri di competenza previsti dall’art. 109 T.U.I.R. non erano in grado di esaurire l’umputazione a periodo di tutte le componenti reddituali, ma riguardavano essenzialmente solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Violazione ed erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. n. 600/1973» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha riconosciuto la non corretta motivazione dell’accertamento analitico induttivo, il quale riportava che per l’anno 2007 (anno di accertamento) era stato esplicitato costo non di competenza, senza però contemporaneamente indicare la diversa annualità in cui lo stesso costo poteva essere dedotto; così facendo, anche il divieto di doppia imposizione veniva meno.
1.6.  Con  il  sesto  motivo  di  ricorso,  così  rubricato:  «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. -Inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni per incertezza della norma» il
contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza  impugnata , la  C.t.r.  ha  mancato  di  pronunciarsi  sulla domanda  di  inapplicabilità  RAGIONE_SOCIALE  sanzioni  derivante  dall’incertezza normativa.
1.7.  Con  il  settimo  motivo  di  ricorso,  così  rubricato:  «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 67  d.P.R.  n.  600/1973,  oltre  che  all’art.  163  d.P.R.  22  dicembre 1986, n. 917 e 97 Cost.» il contribuente lamenta sostanzialmene quanto già censurato con il precedente quinto motivo.
Va premesso che, con atto di rinuncia al ricorso depositato telematicamente in data 8 novembre 2024, il ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con Legge n. 225/2016, che ha previsto la possibilità di estinguere i debiti contenuti nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, attraverso il pagamento di capitale e interessi nonché dell’aggio proporzionalmente dovuto su tali somme e RAGIONE_SOCIALE spese dovute all’Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione. All’uopo, il ricorrente ha depositato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 19 aprile 2017 nonché le attestazioni rilasciate da RAGIONE_SOCIALE, da cui emerge che, con riferimento alle iscrizioni a ruolo relative all’avviso di accertamento impugnato sono stati effettuati versamenti per € 16.403,16, per € 17.125,72 e per € 18.013,35; pure risulta depositata documentazione proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE nella quale viene attestato che l’importo per carico residuo a titolo di imposte è pari ad € 0,00. Vieppiù che l’RAGIONE_SOCIALE, in udienza pubblica, ha assentito alla dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, in considerazione della regolarità della procedura.
 In  conclusione,  il  giudizio  va  dichiarato  estinto  per  cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata. Spese a carico di chi le ha anticipate.
 Non  occorre  dare  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude  l’applicabilità  dell’art.  13,  comma  1 -quater,  del  d.P.R.  n. 115  del  2002,  relativo  all’obbligo  della  parte  impugnante  non vittoriosa  di  versare  una  somma  pari  al  contributo  unificato  già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 14/12/2024, n. 32487; Cass. 12/10/2018, n. 25485).
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  estinto  il  giudizio  e  cessata  la  materia  del contendere.
Così  deciso  in  Roma  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione