Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28111 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28111 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
IRES IRAP IVA AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4398/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 259/2017, depositata il 13 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20
settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre ne i confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Perugia aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale, per l’anno di imposta 2007 , erano state recuperati maggiori Ires, Irap ed Iva.
Con memoria del 14 luglio 2020 la società ricorrente ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio essendo intervenuta definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.
Considerato che:
La contribuente ha documentato, con riferimento a ll’atto impositivo oggetto del ricorso per cassazione, di aver presentato domanda di definizione agevolata ed ha versato le quietanze attestanti il pagamento della prima rata.
Entro il termine del 31 luglio 2020 fissato dal l’ art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 , l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 di cui all’ art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit. non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
Secondo l’art. 6, comma 6 , d.l. cit. la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Invece, deve essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.