Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34663 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto:
definizione agevolata estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23541/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori sito in Roma, INDIRIZZO (studio RAGIONE_SOCIALE);
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.1151/11/2022 depositata l’11 marzo 2022, non notificata. camerale del 20 ottobre 2023
Udita la relazione svolta nell’adunanza dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Lazio, è stato sostanzialmente rigettato l’appello proposto dalle società RAGIONE_SOCIALE, quale consolidante, e RAGIONE_SOCIALE, quale consolidata, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.1536/30/2020 la quale ha rigettato il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE contribuenti, proposto avverso l’ avviso di accertamento per IRES relativo a ll’ anno di imposta 2013 con cui sono stati disconosciuti costi di sponsorizzazione in favore di un’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione parte contribuente per tre motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Anteriormente all’udienza , con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 le società han reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo documentazione sull’intervenuto pagamento, chiedendo inizialmente la sospensione e poi l’estinzione del processo.
Considerato che:
Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 RAGIONE_SOCIALEa legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione RAGIONE_SOCIALEa controversia si perfeziona con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda e con il pagamento degli importi dovuti o RAGIONE_SOCIALEa prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 citato.
4.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tale domanda nonché ricevuta del versamento tramite F24, per l’ avviso impugnati e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione.
Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente:
copia RAGIONE_SOCIALEa domanda di definizione agevolata di cui al comma 195, art. 1 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 197/2022 presentata e riguardante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore imposta dovuta ai fini IRES per l’anno 2013;
-attestazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto ricevimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di definizione agevolata, riguardante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore imposta dovuta ai fini IRES per l’anno 2013, acquisita dall’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con apposito protocollo;
-attestazione di versamento RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata;
-quietanza di versamento RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata eseguito da RAGIONE_SOCIALE in data 29 settembre 2023.
Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’ estinzione del processo e le spese del processo restano a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che le ha anticipate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 198 legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito RAGIONE_SOCIALE‘adesione alla definizione agevolata, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023