Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3839 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3839 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14001/2022 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in CALTANISSETTA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV DI COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -controricorrente-
avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZ.DIST. CALTANISSETTA n. 10372/2021 depositata il 22/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Fatti di causa
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. dist. Caltanissetta ( hinc: CTR), con sentenza n. 10372/2021 depositata in data 22/11/2021, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarando legittimo l’avviso di accertamento impugnato dai sig. NOME Massimo, NOME e NOME COGNOME davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta.
Contro la sentenza della CTR hanno proposto ricorso in cassazione, con quattro motivi, i sig. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
In data 11/01/2023 i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, dando atto di aver presentato, in data 20/12/2022, istanza di definizione agevolata ex art. 5, comma 2, legge n. 130 del 2022, corredata della quietanza di pagamento degli importi dovuti.
L’Agenzia delle Entrate, con memoria depositata in data 20/11/2024, ha dichiarato che: « Parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso in virtù di definizione agevolata della lite.
In effetti, con nota depositata ex art. 372 cpc, l’Agenzia ha confermato la regolarità dell’avvenuta definizione della lite. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. n. 130/2022 «In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ».
Ragioni della decisione
Nel caso in esame sussistono i requisiti di legge, per procedere alla dichiarazione di estinzione del presente procedimento, considerata sia la rinuncia al ricorso della parte ricorrente, che la conferma della regolare definizione agevolata della lite da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Come richiesto dalla controricorrente le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.
…
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024.