Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33376 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33376 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18598/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2204/2017 depositata il 12/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2204/17/17 della CTR del lazio, depositata il 12 aprile 2017, con la quale veniva annullata la cartella esattoriale relativa a d’imposta di registro annualità2006, per l’invalidità della notificazione dell’atto presupposto.
Replica con controricorso la contribuente, la quale, in data 4.06.2019 ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 6 legge 119/2018, depositando la relativa documentazione (domanda di definizione e modello F24 debitamente pagato).
CONSIDERATO CHE
1.Con la prima censura, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.; per avere la CTR affermato la tempestività del ricorso in data 25 gennaio 2013, atteso che il ricorso era stato inoltrato per posta dalla contribuente in data 2 febbraio 2013, come evincibile dal timbro postale del plico trasmesso a mezzo posta raccomandata contenente il ricorso del giudizio di primo grado e dunque, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
2. Con la seconda doglianza, si prospetta la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 200/1967, nonché dell’art. 143 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.; per avere i giudici territoriali ritenuto non correttamente eseguita la notificazione dell’avviso di liquidazione per l’assenza dell’invio della raccomandata alla residenza estera della contribuente come risultante dall’AIRE.
Assume che ai sensi del cit. art. 30, la notificazione può essere disposta tramite autorità consolare all’estero la quale provvede direttamente o tramite autorità locali -in conformità alle convenzioni e alle leggi dello stato di residenza – alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma RAGIONE_SOCIALE vigenti disposizioni.
Si obietta che l’avviso risulta correttamente notificato tramite autorità consolare, ancorchè con esito negativo, avendo l’ambasciata d’Italia presso il principato di Monaco comunicato l’irreperibilità della destinataria all’indirizzo all’epoca risultante all’AIRE, seguita tuttavia dalla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso l’ultimo domicilio conosciuto nel territorio italiano ( Roma, INDIRIZZO).
3.Vista l’istanza di sospensione con la quale la contribuente dà atto di aver presentato all’amministrazione finanziaria, in data 31 maggio 2019, domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di aver provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; che, pertanto, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto per l’intervenuta definizione agevolata della lite; che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del a 2018;
che, pertanto, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente;
Ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione