Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31168 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31168 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
DEFINIZIONE AGEVOLATA L. 197/2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14455/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e di feso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al controricorso ;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 277/2020 pronunciata in data 20/01/2020 e depositata in data 3/02/2020;
udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 29/09/2023 tenuta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
dato atto che il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha concluso per la estinzione;
udito l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura dello Stato;
udito l’AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La CTR della Lombardia ha accolto l’appello della società di diritto olandese RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Milano che ne aveva rigettato il ricorso contro gli avvisi di accertamento per Ires e Irap relativi agli anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012.
Con tali avvisi l’amministrazione aveva ritenuto fittizia la sede della società in Olanda, da ritenersi quindi esterovestita.
I giudici di appello, nell’annullare gli atti impositivi, evidenziavano che nelle more del giudizio era sopravvenuto giudicato penale di assoluzione degli imputati (gli amministratori di fatto della RAGIONE_SOCIALE) perché il fatto non sussiste , giudicato penale le cui motivazioni condividevano.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con tre motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Il PM ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 29 settembre 2023.
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE , con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., deduce la violazione dell’ art. 654 cod. proc. pen. (e quindi del principio di autonomia dei
processi penale e tributario e dei limiti del giudicato penale) e dell’ art. 7 d.lgs. n. 546/1992, in particolare censurando la sentenza di appello laddove ha, di fatto, automaticamente esteso il giudicato penale all’accertamento tributario, sottraendosi al proprio compito di valutare gli elementi offerti dall’ufficio.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la difesa erariale censura la decisione per aver omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio emergenti dalla documentazione versata in atti (ed in particolare la pagina 4 dell’avviso di accertamento, alcune mail, alcune fonti di prova indicate nel PVC e le circostanze fattuali indicate da pag. 4 a pag. 7 dell’avviso ).
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 73, comma 5 -bis , del d.P.R. n. 917/1986, per aver la CTR malamente apprezzato le chiare risultanze probatorie che evidenziavano il carattere fittizio della sede olandese della società nonostante la presunzione posta dalla disposizione citata.
2. In data 22/09/2023 la controricorrente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022. Successivamente in data 26/09/2023 ha depositato le domande di definizione agevolata (una per ciascun avviso oggetto di causa), corredate della quietanza di pagamento, con prova della loro presentazione in data 22/09/2023.
A i sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 o ttobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata e, in tal caso, il processo è dichiarato estinto con
decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate .
Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200).
Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e’ di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200 (comma 201).
Pertanto, alla luce di tali disposizioni e in considerazione dei documenti depositati, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di
interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023.