Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30766 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30766 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8603/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, nonché dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in data 22 giugno 2023,
Oggetto: tributi definizione agevolata
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 977/17/22 depositata in data 4 febbraio 2022
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, per IVA e sanzioni amministrative, con cui a seguito di PVC , si accertava l’erronea applicazione dell’aliquota IVA al 10% anziché al 20%;
che la CTP di Catania ha accolto il ricorso;
che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 4 febbraio 2022, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che gli interventi interessati dall’accertamento erano sulla base di una C.T.P. in atti, che individuava anche le opere preesistenti -relativi a opera di ristrutturazione edilizia e non a ricostruzione ex novo , per le quali spettava l’aliquota agevolata di cui al punto 127quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE
La controricorrente ha dichiarato di volersi avvalere della sospensione di cui all’art. 1, comma 197 l. 29 dicembre 2022, n. 197;
che con memoria in data 25 settembre 2023 parte controricorrente ha dato atto di essersi avvalsa della suddetta definizione agevolata, corrispondendo la prima rata in esecuzione della suddetta definizione agevolata;
che risultano allegate la domanda di definizione agevolata con relativa ricevuta e il pagamento della prima rata, per cui il giudizio va dichiarato estinto, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 20 ottobre 2023