Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30688 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30688 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, sedente in San Vendemiano, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, come da procura in margine al ricorso;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 179-31-15, depositata il 13 gennaio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, avverso la sentenza della Ctr del Veneto, di cui in epigrafe, che, riuniti gli appelli separatamente proposti dalle parti avverso la sentenza di primo grado, aveva rigettato integralmente l’appello
DEFINIZ AGEV
della società, parzialmente accogliendo quello dell’RAGIONE_SOCIALE nei termini di cui in motivazione;
Successivamente all’adunanza in Camera di Consiglio del 24 novembre 2021, all’esito della quale la causa era stata riservata in decisione, nelle more della relativa pubblicazione, parte ricorrente in data 17 dicembre 2021, aveva depositato la documentazione concernente definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazione della l. n. 225/2016;
Dall’esame della documentazione allegata il Collegio non si era tuttavia ritenuto in grado di poter acclarare con certezza se le somme versate, il cui pagamento in adempimento di quanto determinato, che sicuramente erano riferibili all’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad accertamento notificato alla società per l’anno 2009, in relazione al quale la società era risultata nel merito totalmente soccombente, lo fossero anche in relazione al debito residuo di cui all’avviso di accertamento T6X038802052/2012, relativo al precedente anno d’imposta, per il quale erano state parzialmente accolte nel doppio grado di merito le doglianza della contribuente, atteso che nella comunicazione di cui all’allegato quattro dei documenti depositati, indirizzato dall’allora RAGIONE_SOCIALE alla società contribuente, si faceva riferimento ad un avviso di accertamento successivo, che non era dato verificare se riferito al debito anche per l’importo residuo dovuto per l’anno 2008, per effetto RAGIONE_SOCIALE decisioni rese dalla CTP di Treviso e della CTR del Veneto. Conseguentemente, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 28731/22, aveva rinviato la casa un nuovo ruolo, invitando le parti a rendere dei chiarimenti di cui alla parte motiva della ordinanza, e in particolare alla controricorrente a chiedere conferma ad RAGIONE_SOCIALE, subentrata quale successore ex lege alle società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, della regolarità della definizione agevolata in
relazione a ciascuno atto impugnato da cui aveva tratto origine il presente giudizio.
CONSIDERATO CHE:
Va preso atto che, mentre la società ricorrente aveva depositato l’intera documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata, cioè la domanda, i provvedimenti di accoglimento e le ricevute di versamento, oltre alle intimazioni di pagamento e le precedenti rateizzazioni, l’RAGIONE_SOCIALE, nonostante il tempo trascorso dalla comunicazione dell’ordinanza con cui erano state richieste le verifiche di cui all’ordinanza interlocutoria, non ha fatto pervenire nulla. Tale atteggiamento, unitamente alla disponibilità della documentazione di cui sopra, come detto, regolarmente depositata nel fascicolo, ed oltre al contenuto specifico dell’ordinanza sul punto, depone nel senso del riferimento dell’istanza di definizione agevolata a entrambi gli avvisi di accertamento, come del resto lascia presumere anche l’importo del debito complessivo indicato nel provvedimento di RAGIONE_SOCIALE, all. 2.
Precisato quanto sopra, il contribuente -destinatario degli avvisi impugnati – presentando domanda di definizione del debito fiscale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016, procedendo ai relativi pagamenti e depositando tutta la documentazione inerente alla domanda stessa, pur non avendo provveduto a depositare la rinuncia agli atti espressamente prevista dalla normativa richiamata, ha implicitamente ma inequivocabilmente manifestato la volontà di adempiere all’impegno di rinunciare assunto con la domanda, come ritenuto da questa Corte, laddove si è stabilito che ‘l’evidenziazione alla Corte
di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del
contendere, si deve intendere come adempimento dell’impegno de quo difetto di interesse al ricorso’ (Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Trattandosi di difetto d’interesse conseguente al ricorso alla disciplina condonistica, le spese dell’intero giudizio meritano integrale compensazione fra le parti.
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).
P. Q. M.
La Corte
Dichiara l’ estinzione del giudizio Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023