Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29202 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29202 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
Oggetto:
iva – servizio postale – esenzione –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28290 d el ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 15 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE-riscossione, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale
depositata il 28 giugno 2023, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso quest’ultimo difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, n. 1677/24/2015, depositata in data 22 aprile 2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso dichiarando di non opporsi alla richiesta di estinzione del processo;
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e, per delega dell’AVV_NOTAIO, l’AVV_NOTAIO; per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato a RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di riscossione mediante ruolo, un avviso di contestazione, relativo al periodo di imposta 2005, con il quale era stata irrogata la sanzione per omessa regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE alla quale era stato affidato il servizio di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, in quanto le suddette operazioni non erano state assoggettate a iva; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo; avverso la pronuncia
del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello principale e la società appello incidentale;
la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello principale, in particolare ha ritenuto che alla fattispecie doveva applicarsi la previsione di cui all’art. 10, n. 16, d.P.R. n. 633/1972; in particolare, ha ritenuto che il regime di esenzione di cui alla suddetta previsione poteva trovare applicazione, anche alla luce della norma interpretativa di cui all’art. 6 , l. n. 31/1980, solo con riferimento alle prestazioni rese dall’RAGIONE_SOCIALE nell’espletamento del servizio postale o da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione, sicchè l’esenzione aveva riguardo solo alle prestazioni rese per i servizi postali universali e non a quelle di recapito della corrispondenza non epistolare svolte per conto di un’altra impresa privata al di fuori del regime di esclusiva; nella specie, tali requisiti soggettivi non erano stati riscontrati né provati; non sussisteva, inoltre, il difetto di motivazione dell’atto impugnato né la nullità dell’atto per violazione dell’art. 12, legge n. 212/2000, né poteva trovare accoglimento la ragione di doglianza della società relativa al fatto che non poteva essere applicata la sanzione sulla base della supposta natura di organismo pubblico della società in quanto partecipata anche dall’RAGIONE_SOCIALE ;
la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi di censura ed illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso;
considerato che:
ai fini della definizione del presente giudizio va dato atto che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha evidenziato di avere aderito alla definizione agevo lata, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 /2016,
della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa all’atto di contestazione oggetto della presente controversia;
in particolare, risulta data prova della presentazione della suddetta domanda, della riferibilità della stessa alla cartella di pagamento derivante dall’atto di contestazione oggetto del presente giudizio nonché dell’avvenuto versamento di quanto dovuto ;
verificata l’osservanza dei requisiti richiesti, va dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito;
le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (Cass. civ., 12 gennaio 2022, n. 733; Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407);
in relazione alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con spese giudiziali a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, addì 28 settembre 2023.