Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28163 Anno 2023
Oggetto:Tributi
art. 6 del d.l. n. 193/2016
conv. con mod. dalla legge
n. 225/2016.
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28163 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 201 7, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
Nonché
RAGIONE_SOCIALE– quale società incorporante RAGIONE_SOCIALE– in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il secondo difensore, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 61/02/2016, depositata in data 4 luglio 2016, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
a seguito di verifica fiscale, conclusasi il 15 marzo 2010, nei confronti di ‘RAGIONE_SOCIALE, previ p.v.c. della G.d.F., l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva emesso due avvisi di accertamento relativamente agli anni 20052006 con i quali erano stati recuperati, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e Iva, maggiori imponibili nei confronti della società, tramite analisi finanziarie dei conti correnti bancari intestati a quest’ultima e ai singoli soci COGNOME e COGNOME;
-in data 2007 la società era stata trasformata da RAGIONE_SOCIALE in sRAGIONE_SOCIALE e in data 22.3.2010, i soci NOME e COGNOME avevano ceduto il 100% RAGIONE_SOCIALE quote a COGNOME NOME (socio accomandatario) e COGNOME NOME (socio accomandante);
-l’Ufficio aveva notificato gli avvisi alla società, a COGNOME e a COGNOME in quanto ex socio responsabile in via di regresso per debiti sociali ex artt. 2500 sexies e 2290 c.c.;
-successivamente all’ iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte accertate nei confronti della società a seguito dei detti avvisi, RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla società, NOME e NOME la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA;
-venivano poi notificate a COGNOME altre tre cartelle di pagamento n.11220100003385439/502, n. 11220060017408703/502; n. 11220100003385338/502 per gli anni 2002-2006 (non scaturenti dagli avvisi di accertamento) nonché avvisi di iscrizione ipotecaria (n. 11/11211 sulla base della cartella n. NUMERO_CARTA e di altra cartella n. NUMERO_CARTA impugnata in altro giudizio e n.n. 51690/2011/112 e 91573/2010/112 sempre sulla base della cartella n. NUMERO_CARTA);
-avverso i suddetti atti, il contribuente aveva proposto ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento che, con sentenza n. 117/01/2012, previa riunione, li aveva accolti limitatamente alle cartelle che venivano annullate dichiarando l’improcedibilità dell’azione nei confronti del contribuente, nella sua qualità di ex socio, ex artt. 2304 e 2315 c.c. atteso che l’Amministrazione non aveva escusso preventivamente il patrimonio sociale ;
avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il contribuente e avevano controdedotto l’Ufficio e RAGIONE_SOCIALE spiegando appelli incidentali con i quali si deduceva la carenza di legittimazione attiva del contribuente rispetto all’impugnazione degli avvisi di accertamento e la violazione degli artt. 2304 e 2315 c.c. quanto all’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle ;
con sentenza n. 61/02/2016, depositata il 4 luglio 2016, la Commissione tributario di secondo grado di Trento aveva accolto gli appelli incidentali dell’RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE confermando per il resto l’impugnata sentenza;
avverso la suddetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a undici motivi;
-resistono con rispettivi controricorsi l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
il contribuente ha depositatochiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite- atto di rinuncia al ricorso avendo nelle more aderito, in data 8 marzo 2017, alla definizione agevolata c.d. Rottamazione
cartelle per i carichi pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con mod. dalla legge n. 225/2016;
CONSIDERATO CHE
-c on il ricorso il contribuente denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., 111 c.p.c., 18,19,20 e 21del d.lgs. 546/92 nella parte in cui la CTR afferma la carenza di legittimazion e attiva del contribuente alla proposizione dell’accertamento con adesione e all’impugnazione degli avvisi (primo motivo); 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., 19 del d.lgs. n. 546/92, 2313 c.c., 5 del d.P.R. n. 917/86; 1292, 1306 e 1308 c.c., 6 e 10 della legge n. 212/00 relativamente alla cartella 112200100011341080001 (secondo motivo); 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 Cost. e 32 del d.lgs. n. 542/92, relativamente agli avvisi (terzo motivo); 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/73 e 51 del d.P.R. n. 633/72, 2697 e 3729 c.c. relativamente agli avvisi (quarto motivo); 5) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. nonché 7 del d.lgs. n. 546/92 relativamente agli avvisi (quinto motivo); 6) in relazione all’art. 360, comma 1, n.n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 799 c.c.; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio relativamente agli avvisi (sesto motivo); 7) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 Cost. e 109 del d.P.R. n. 917/86 relativamente agli avvisi (settimo motivo);8) la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del d.P.R. n. 602/73 e 7 della legge 212/2000 relativamente alle cartelle e agli avvisi di iscrizione ipotecaria (ottavo motivo); 9) in relazione all’art. 360, comma 1, n.n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio relativamente alle cartelle e agli avvisi di iscrizione ipotecaria (nono motivo); 10) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c .p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2304e 2315 c.c. nonché dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 relativamente alle cartelle e agli avvisi di iscrizione ipotecaria (decimo motivo); 11) in relazione all’art. 360, comma 1, n.n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione
e falsa applicazione degli artt. 167 e 170 c.c., 77 del d.P.R. n. 602/73 e 112 c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio relativamente agli avvisi di iscrizione ipotecaria (undicesimo motivo);
-nel corso del giudizio il contribuente ha depositatochiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese – atto di rinuncia al ricorso avendo aderito in data 8 marzo 2017, con riguardo , tra l’altro, alle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA (emessa sulla base degli avvisi di pagamento presupposti) e n.n. n.11220100003385439/502, n. 11220060017408703/502; n. 11220100003385338/502 alla definizione agevolata c.d. Rottamazione cartelle per i carichi pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con mod. dalla legge n. 225/2016; al riguardo, ha allegato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma e relative ricevute di pagamento;
– che, come si evince dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata oltre alle cartelle sopra indicate è contenuta anche la cartella n. NUMERO_CARTA (impugnata in altro giudizio) sulla cui base (oltre che sulla cartella NUMERO_CARTA) è stato emesso l’avviso di iscrizione ipotecaria n. 11/11211 (v. pag. 5 del ricorso) mentre gli altri avvisi di iscrizioni ipotecarie n.n. 51690/2011/112 e 91573/2010/112 sono stati emessi sempre sulla base della cartella n. NUMERO_CARTA;
-secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il
debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083; Cass. sez. 5, 28652 del 2021);
-va, pertanto, dichiarato estinto il processo;
-in considerazione dell’esito del giudizio, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti;
-infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13 co. 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo. (tra le tante: Cass. sez. VIIII, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. 5, n. 17974 del 2023);
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 12 settembre 2023