Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1770 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1770 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n. 14816/2016 R.G.) proposto da:
n. 14816/2016 R.G. +
n. 14250/2017 R.G.
COGNOME.
Rep.
A.C. 28 ottobre 2025
COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata l’ indirizzo p.e.c. di quest’ultima ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli) n. 11130/32/2015, pubblicata il 9 dicembre 2015;
e sul ricorso (iscritto al n. 14250/2017 R.G.) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima;
-ricorrente –
contro
COGNOME ;
– intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli) n. 11056/29/2016, pubblicata il 6 dicembre 2016;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025, dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.- In punto di fatto e limitando l ‘ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che la CTP di Napoli rigettò il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l’avviso di accertamento notificatogli quale amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE per IRES, IRAP ed IVA, oltre sanzioni, relativamente all’anno d’imposta 2006, sulla scorta di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania (NA), redatto in data 1° dicembre 2011.
2.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Campania (Napoli) ha respinto anche l’appello del contribuente, che ha, dunque, proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
3.- L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante controricorso.
4.- Intanto, gli veniva notificata, in qualità di coobbligato, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, con la quale veniva richiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA nonché le sanzioni accertate in capo alla società RAGIONE_SOCIALE
Il contribuente impugnava l’atto di riscossione dinanzi alla CTP di Napoli ritenendo di non rivestire la qualifica di amministratore di fatto nonché per inesistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo straordinario RAGIONE_SOCIALE imposte.
La CTP adita respingeva il ricorso con sentenza n. 16195/14/2015.
5.- COGNOME NOME proponeva appello dinanzi alla CTR di Napoli la quale, con la sentenza n. 11056/29/2016, lo accoglieva parzialmente e, cioè, limitatamente al profilo attinente alle sanzioni.
6.Avverso tale sentenza d’appello , l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
7.- Il contribuente COGNOME NOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, deve disporsi la riunione dei due ricorsi (n. 14816/2016 R.G. e n. 14250/2017 R.G.), per evidenti ragioni di
connessione, atteso che il secondo di essi attiene alla controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa sulla base dell’avviso di accertamento che forma oggetto della causa alla quale si riferisce il primo.
In altri termini, la connessione scaturisce, con tutta evidenza, dal fatto che i ricorsi riguardano entrambi la medesima pretesa tributaria.
2.- Peraltro, con atto depositato in modalità telematica, in data 12 settembre 2025, il ricorrente COGNOME NOME ha evidenziato: – che gli importi di cui all’avviso di accertamento oggetto di controversia sono stati integralmente iscritti a ruolo dall’ ente impositore, con estratto di ruolo n. 07120140068602548001 per l’annualità 200 6; – che egli ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e, cioè, la cd. rottamazione, richiedendo la massima dilazione prevista dalla legge, ovvero cinque rate; – che l’RAGIONE_SOCIALE ha accolto tale domanda e che tutte le rate sono state regolarmente pagate. Pertanto, ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Ne deriva che deve essere dichiarata l’estinzione dei riuniti giudizi di legittimità, in ragione del principio secondo cui in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ‘ ex lege ‘, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. civ., Sez. 6, ordinanza n. 24083 del 3 ottobre 2018).
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiarito che quando il debitore si trovi nel detto processo in posizione di ricorrente,
poiché la norma prevede un suo impegno a rinunciare, l’evidenziazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia – o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere (ipotesi verificata nella fattispecie in esame) – si deve intendere come adempimento dell’impegno di cui si tratta e quindi come una rinuncia disciplinata direttamente dalla legge (Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 28602 del 6 novembre 2024).
3.- Non è luogo a provvedere sulle spese perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. civ., Sez. 6, ordinanza n. 24083 del 3 ottobre 2018).
Del resto, l’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, espressamente dispone che: « Nei casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. ».
4.- La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485 del 12 ottobre 2018).
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione
riunito il ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. al ricorso iscritto al n. 14816/2016 R.G., dichiara l’estinzione dei predetti giudizi di legittimità, per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 28 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME