Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10551 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5217/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
(-) rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che ex lege la rappresenta e difende.
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE RAGIONE_SOCIALE DI CASERTA
-intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5572/2017, depositata il 19/06/2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. Udito il difensore del l’RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificò a RAGIONE_SOCIALE, nonché a RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE ed ora RAGIONE_SOCIALE), avviso di rettifica e liquidazione per il recupero RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni, dovute in relazione all ‘atto di cessione della proprietà superficiaria, per anni ventuno, di un impianto fotovoltaico sito in Comune di Dragoni (CE), stipulato al solo scopo di concedere quanto oggetto del contratto in locazione finanziaria alla medesima società RAGIONE_SOCIALE , per il prezzo di € 2.261.000,00, oltre IVA, come per legge.
Il maggior valore venne accertato dall’Ufficio con criterio comparativo, ai sensi degli artt. 51 e 52 d.p.r. n. 131 del 1986, sulla base di atti similari nell’oggetto , anteriori di non oltre tre anni e riferibili al medesimo Comune.
Le società contribuenti impugnarono il predetto avviso innanzi alla CTP di Caserta che respinse il ricorso, con decisione confermata dalla CTR della Campania, in forza della sentenza indicata in epigrafe, sul rilievo che la qualificazione giuridica del contratto d erivante dall’utilizzo della forma negoziale del c.d. « sale and lease back cambia la parte fiscale e finanziaria dell’operazione, ma non ne muta la costituzione del diritto di superficie finalizzato all’impianto fotovoltaico e poi alla successiva cessione in leasing , cosa che non influisce sul tema del presente giudizio.»
Sulla base di tale qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, peraltro, di lunga durata, la CTR ha concluso che «le contribuenti non hanno fornito alcuna prova relativa ad un eventuale diverso valore del bene oggetto del giudizio (…). » Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
E’ stata depositata memoria con allegata documentazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.p.r. n. 131 del 1986, per non aver la CTR considerato che il contratto de quo non può essere ricondotto alla compravendita, né tantomeno alla cessione di un diritto reale di godimento, bensì alla categoria del contratto di finanziamento, cui non sono applicabili le disposizioni richiamate, le quali presuppongono un trasferimento di diritti immobiliari da tassare. Deducono, altresì, che il contratto di sale and lease back che, sotto il profilo civilistico (art. 2425bis cod. civ.) è un contratto complesso di durata, non è scomponibile in due parti negoziali distinte, essendo la cessione priva di autonomia causale e sottolineano che il bene continua ad ess ere goduto dall’utilizzatore -cedente, a riprova della natura
unitaria dell’operazione e della causa concreta del contratto che lo rendono sostanzialmente riconducibile al finanziamento, per cui la somma ricevuta dal concedente giammai può essere assimilata al corrispettivo ricevuto dall’acquirente di un bene.
Con il secondo motivo denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia della sentenza impugnata sul motivo di gravame incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212 del 2000, 52, co. 2 bis, d.p.r. n. 131 del 1986, 3 l. n. 241 del 1990, per non aver la CTR considerato che l’ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate non avev a allegato all’avviso, come richiesto dalla legge, gli atti presi a riferimento per l’accertamento, in via comparativa, del maggior valore del bene, e neppure ne aveva riprodotto il contenuto essenziale, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Con il terzo motivo denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986, per non aver la CTR considerato che l’ atto utilizzato in comparazione (RAGIONE_SOCIALE) non è, per tipologia e contenuti, confrontabile con quello oggetto di tassazione. Deducono, altresì, di aver all ‘ uopo depositato la perizia a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME , la quale evidenzia le ragioni della congruità del prezzo corrisposto dall ‘ allora RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE atteso, tra l’altro, il costo dell’investimento rapportato ai Kwp (kilo watt picco) installati, essendosi il giudice appello limitato ad affermare che le contribuenti non avrebbero fornito prova di un valore venale diverso da quello accertato in via comparativa dall ‘Ufficio, senza null’altro dire circa la correttezza della predetta valutazione operata sulla scorta di dati estimativi affatto omogenei.
Dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti si desume l’accesso alla definizione agevolata prevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136; 2.2 – il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: – « La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019» (comma 6); – «L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali»
(comma 12); – «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente» (comma 13). Le ricorrenti hanno, altresì, documentato l’intervenuto pagamento, in unica soluzione, dell’importo dovuto (Mod. F24 RAGIONE_SOCIALE).
L’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato istanza di trattazione del ricorso e nemmeno risulta che sia stato notificato provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia.
Le spese del giudizio estinto rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3).
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 212 aprile 2024.