Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10960 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso RG 19145-2019 proposto da:
NOME COGNOME, COMMISSARIO LIQUIDATORE DI RAGIONE_SOCIALE, IN RAGIONE_SOCIALE, SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RAGIONE_SOCIALE IMMOBILIARE RAGIONE_SOCIALE, riqualificato in RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente –
Definizione agevolata
avverso la sentenza n. 5411/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8/03/2024 dal AVV_NOTAIO udito il PM in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’estinzione del giudizio; udito l’AVV_NOTAIO per parte ricorrente.
udito l’AVV_NOTAIO per parte controricorrente.
Rilevato che:
Con avviso di accertamento relativo all’anno 2010 l’RAGIONE_SOCIALE contestava che il RAGIONE_SOCIALE solo apparentemente costituisse un ‘ autonoma realtà societaria, formalmente gestita da RAGIONE_SOCIALE, ma in realtà fosse utilizzato dai beneficiari effettivi NOME COGNOME e NOME COGNOME per ottenere una segregazione patrimoniale degli immobili.
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso della società, ritenendo che non fosse configurabile una società di capitali ma che i redditi andassero imputati per trasparenza ai soci.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello erariale, evidenziando che la decisione dei giudici di primo grado contrastava con gli elementi raccolti dall’ufficio, incentrati sulla configurazione di una società di fatto il cui oggetto ruotava intorno alla gestione di un patrimonio RAGIONE_SOCIALE riconducibile ai coniugi COGNOME e che si fosse in presenza quindi di un soggetto terzo rispetto ai quotisti, con patrimonio e rapporti giuridici propri, tipici della società RAGIONE_SOCIALE, rispetto al quale doveva procedersi ad una autonoma determinazione dei profili reddituali; il soggetto era quindi terzo ma, per le concrete modalità organizzative ed operative, non soddisfaceva i requisiti di disciplina dei fondi immobiliari chiusi; lo strumento del fondo di investimento sotto la gestione di una SGR era quindi stato
piegato ad una diversa finalità, rappresentata per l’appunto dalla volontà di segregare il patrimonio dei quotisti e di ridurne il carico impositivo. Evidenziava poi la irrilevanza della circostanza dedotta dalla società della presenza di un sequestro antimafia pendente sui beni.
Contro tale sentenza propone ricorso la società, in base a due motivi, illustrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato fissato per l ‘udienza pubblica dell’8/03/2024 per la quale il PM ha depositato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria chiedendo in primo luogo l’estinzione del giudizio per definizione agevolata e in subordine l’accoglimento del ricorso .
Considerato che:
Con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. j, d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente ratione temporis , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc. civ., lamentando che i giudici di appello, confermando l’accertamento, che si fondava sull’assenza dei requisiti civilistici del fondo, avrebbero dato una errata interpretazione della nozione di pluralità di investitori, che invece dovrebbe ritenersi sussistente, alla luce dell ‘ interpretazione data dalla Corte di cassazione alla nozione di pluralità di soci in tema di società, da intendersi in senso rigorosamente giuridico e non sostanzialistico economico; in particolare in tale caso la pluralità degli investitori sussisteva in quanto il RAGIONE_SOCIALE era detenuto dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME e dalla società da loro partecipata RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2463, primo, secondo e terzo comma, dell’art. 2329, dell’art. 2330, dell’art. 2331 e dell’art. 2332, primo comma, cod., civ., anche
in relazione all’art. 10 della direttiva UE 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, in quanto la riqualificazione del RAGIONE_SOCIALE sarebbe in contrasto con le modalità di costituzione di una società di capitali prevista dal codice civile.
Preliminarmente occorre evidenziare che la ricorrente ha chiesto di dichiarare il giudizio estinto, ai sensi dell’art. 1, commi 198 e 202 l. 29/12/2022, n. 197, sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata richiesta dalla coobbligata COGNOME NOME.
A tal fine ha depositato: l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato sia alla società che a COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di amministratori di fatto della società di fatto e quali autori RAGIONE_SOCIALE violazioni ed effettivi beneficiari dell’evasione ; la domanda di definizione agevolata presentata dalla seconda in data 29/09/2023 e relativa al medesimo avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e oggetto a sua volta del giudizio iscritto al n. 34545/2019 di questa Corte relativo alla sentenza della CTR della Lombardia n. 1617/16/2019 (che ha ad oggetto anche altri avvisi di accertamento); la documentazione attestante il pagamento della somma dovuta, in data 26/09/2023, nella misura del 15 per cento, ai sensi dell’art. 1, comma 189, nonché la prova del deposito di tale documentazione nel giudizio sopra indicato.
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, RAGIONE_SOCIALE modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30/03/2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata e, in tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese
del processo restano a carico della parte che le ha anticipate . Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200 (comma 201) .
Infine, in base al comma 202, la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196 .
Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, che si avvale, ai fini della definizione agevolata della propria posizione di debitore solidale (così RAGIONE_SOCIALE previsto dal comma 202 citato), dell’istanza e del pagamento eseguito dal debitore principale, istanza alla quale si è associata la difesa erariale, che ha altresì prodotto comunicazione dell’esito regolare della domanda, deve dichiararsi
l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma in data 8 marzo 2024.