Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12529 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 08/05/2024
ICI IMU ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8471/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘avvocatura Capitolina, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5123/38/15, depositata il 1 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 5123/38/15, depositata il 1 ottobre 2015, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da Roma Capitale, così pronunciando in integrale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure che (diversamente) aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla co ntribuente per l’annualità 2004;
1.1 -a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha ritenuto che:
-l’area edificabile oggetto di tassazione (RAGIONE_SOCIALE‘estensione di mq. 58.167) non rientrava nell’àmbito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), esenzione questa riferibile solo agli immobili;
la contribuente, nelle dichiarazioni ICI presentate nel 1993 e nel 2001, non aveva indicato (l’ora dedotto) vincolo pertinenziale che in tesi astringeva il terreno in questione;
detto vincolo, peraltro, doveva ritenersi escluso in ragione RAGIONE_SOCIALEa destinazione edificatoria RAGIONE_SOCIALE‘area che era stata asservita «irrevocabilmente e definitivamente» alla progettata costruzione «di un edificio con destinazione uffici» e che, pertanto, non era stata interessata da «una oggettiva e funzionale modificazione RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius aedificandi »;
-la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di cinque motivi, ed ha depositato memorie; Roma Capitale resiste con controricorso.
Considerato che:
-il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -col primo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i ), all’art. 812 cod. civ., ed agli artt. 12 e 14 RAGIONE_SOCIALEe disp. prel. cod. civ., deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe aree edificabili all’àmbito oggettivo di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione pre vista dall’art. 7, comma 1, l ett. i ), cit., laddove sussistenti, come nella fattispecie, il requisito soggettivo ed oggettivo predicato da detta disposizione, ed il bene posto a servizio RAGIONE_SOCIALEe attività non commerciali ivi contemplate;
1.2 -il secondo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 56 e 57, e degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente, per un verso, che la questione che involgeva l’inapplicabilità ai terreni edificabili RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), cit., era stata inammissibilmente introdotta (solo) col gravame e, per il restante, che controparte alcun specifico motivo di appello aveva articolato con riferimento all’accertamento condotto dalla pronuncia di prime cure quanto ai presupposti di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa ridetta disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i );
1.3 -col terzo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con riferimento alle modalità di utilizzazione del terreno sottoposto a tassazione, modalità che -riscontrate dalla stessa pronuncia di primo grado ed oggetto di accertamento da parte RAGIONE_SOCIALEa prodotta consulenza di parte -davano conto RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe attività ivi svolte alla disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), cit.;
1.4 -il quarto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7, comma 1, lett. d ), e 10, comma 4, ed agli artt. 817, 2727, 2729 e 2697 cod. civ., deducendo la ricorrente che non aveva alcun fondamento legale il rilevato onere dichiarativo RAGIONE_SOCIALEe pertinenze (non formando oggetto di un siffatto onere le stesse esenzioni contemplate nell’art. 7, cit.) nonché che la mera qualità edificabile RAGIONE_SOCIALE‘area non poteva essere apprezzata al fine di escluderne il vincolo di pertinenzialità, vincolo sussistente in relazione al concreto asservimento al bene principale e, così, nemmeno escluso dalla (mera) presentazione di un progetto di edificazione, fintanto che detto progetto inverato dalla realizzazione RAGIONE_SOCIALEe relative opere di costruzione;
1.5 -col quinto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente ripropone la denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con riferimento alle circostanze che -dedotte da essa esponente e nemmeno specificamente contestate da controparte -ad ogni modo emergevano dalla prodotta consulenza di parte e davano conto del vincolo di asservimento RAGIONE_SOCIALE‘area oggetto di tassazione alle attività riconducibili alla disposizione di esenzione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. d );
– in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha dato conto RAGIONE_SOCIALEe istanze di definizione agevolata che sono state presentante ai sensi:
– del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225, a cui riguardo sono stati prodotti: a) – la domanda di definizione, che riguardava due cartelle esattoriali, l’una RAGIONE_SOCIALEe quali emessa in relazione all’avviso di accertamento ICI, anno 2004, in contestazione; b) – la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘agente di riscossione recante la determinazione degli importi dovuti, ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione, ed il
relativo piano di rateizzazione; c) – documentazione in ordine al versamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute (in cinque rate);
– del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 1bis , conv. in l. 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento alla quale istanza la ricorrente assume di aver definito – ai sensi RAGIONE_SOCIALEa Deliberazione n. 45 del 31 agosto 2017, recante Regolamento di attuazione del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1bis , cit. – il carico impositivo residuo, non compreso nella cartella di pagamento definita ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016, ed ha prodotto la relativa domanda di definizione, con documentazione relativa al versamento eseguito contestualmente alla domanda e con ulteriori due rate (per importo complessivo pari ad € 31.358,42), nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe date di scadenza indicate nel regolamento adottato da Roma Capitale (art. 5);
– del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 16, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136 a cui riguardo è stata prodotta la domanda di definizione agevolata – presentata ai sensi RAGIONE_SOCIALEa Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019, con la quale Roma Capitale ha recepito il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., – ove risulta esposta l’indicazione di un complessivo versamento già eseguito (per € 49. 678,00) a fronte di un debito originario per il tributo pari ad € 41.356,84;
-in sintesi, sono stati eseguiti dalla contribuente versamenti per € 18.356,58, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, cit., e per € 31.321,42, ai sensi del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1bis , cit.;
2.1 -il d.l. n. 119 del 2018, art. 6 (recepito da Roma Capitale con la citata Deliberazione n. 28 del 29 marzo 2019), per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:
«La definizione si perfeziona con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o RAGIONE_SOCIALEa prima rata entro il 31 maggio 2019 … Qualora
non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda.» (comma 6, ult. prop.);
«Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.» (comma 9);
«L’eventuale diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.» (comma 12);
«In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.» (comma 13);
2.2 -risultando, quindi, che le somme dovute a titolo di definizione agevolata ( ex d.l. n. 118 del 2019, art. 6, cit.) rinvenivano da pregressi versamenti eseguiti dalla contribuente e, ad ogni modo, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, né notificato un diniego di definizione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata;
– le spese del processo estinto restano a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.);
non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.