Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11997 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa
-controricorrente-
avverso la sentenza n.796/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 5 marzo 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Tributi-Definizione agevolata
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre, su quattro motivi, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che resiste con controricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nella controversia avente ad oggetto avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP dell’anno di imposta 2007, aveva, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la prima decisione (di accoglimento del ricorso introduttivo), dichiarato legittime e fondate tutte le riprese contestate dalla contribuente.
Questa Corte, con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 19 dicembre 2019, dato atto che la società aveva depositato istanza di definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.119/2018 corredata dalla ricevuta di pagamento della prima rata rinviava la causa a nuovo ruolo ex art.6 del d.l. n.199 del 2018 dopo il 31 dicembre 2020.
Il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente, premesso di avere adempiuto a quanto dovuto, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Considerato che:
la società ricorrente ha depositato in atti la domanda di estinzione del giudizio sul presupposto dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata , che, dalla documentazione esibita, è riferita all’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 225/2016.
Nel caso in esame parte ricorrente, in adempimento dell’impegno assunto, ha espressamente rinunciato al ricorso sicch é non resta che dichiarare l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia. Il che rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese, assorbite dalla definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in Roma il 18 aprile 2024