Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 56 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 56 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
Oggetto:
definizione
agevolata ex art. 6 d.l. n.
193/2016
– pagamento
integrale.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20840/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 228/3/2016, depositata in data 12.2.2016, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
Con sentenza n. 228/2016 la Commissione Tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1358/5/2015 della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva respinto il ricorso della medesima società contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRAP,
IRES, IVA, anno di imposta 2010 , disponendo tuttavia l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni previste dalla legge di stabilità 2016, ove più favorevoli.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 19.11.2025.
In data 27.10.2025 la società ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per aver aderito alla rottamazione ex art. 6 D.L. 193/2016.
RITENUTO CHE:
Con il primo motivo la società lamenta « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 62 sexies D.L. n. 331/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », per avere la C.T.R erroneamente ritenuto che il contribuente che non si presenti a seguito della ricezione dell’invito al contraddittorio per ciò solo rende valido l’accertamento basato sullo studio di settore.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 212/2000, nonché dell’art. 5 del decreto legislativo n. 218/1997, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c .», la ricorrente si duole della violazione di plurime disposizioni legislative, per il fatto che la C.T.R. aveva valorizzato la mancata partecipazione al contraddittorio endoprocedimentale quale “causa autosufficiente” al fine del riscontro RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie erariali.
Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- si duole della violazione dell’art. 2697, cod. civ., asserendo che la C.T.R. avesse invertito l’onere probatorio, a dispetto di tale principio codicistico generale, senza peraltro considerare in alcun modo l’allegazione della società contribuente circa il diverso, e per essa più favorevole, esito della valutazione della sua posizione fiscale mediante l’applicazione retroattiva dello “studio evoluto” per l’anno 2014.
Deve preliminarmente darsi atto che, in pendenza del presente procedimento, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni in Legge n. 225/2016, la società contribuente, in data 20 aprile 2017, ha aderito alla modalità estintiva di cui all’art. 6, secondo cui, per mezzo di manifestazione di adesione entro il termine del 21 aprile 2017 relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, è stata consentita la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, anche secondo dilazione in rate sulle quali erano dovuti interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e fermo restando che il 70% RAGIONE_SOCIALE somme complessivamente dovute doveva essere versato nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018 (nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018).
Come si evince dalla documentazione in atti la domanda, prot. n. 2017 NUMERO_DOCUMENTO, presentata il 20.4.2017, fa riferimento: all’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, per avviso di presa in carico del 6 febbraio 2015, riferimento interno n. NUMERO_CARTA, di Euro 12.194,31; all’atto di intimazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. NUMERO_DOCUMENTO, successivo alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n. 1358/05/15 per avviso di presa in carico del 9 dicembre 2015, riferimento interno NUMERO_CARTA, di Euro 56.926,79; all’atto di intimazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, successivo alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria n. 228/03/16, per avviso di presa in carico del 28 settembre 2016, riferimento interno NUMERO_CARTA, di Euro 27.914,34.
Risulta inoltre che la contribuente è stata ammessa in data 1° giugno 2017 alla definizione agevolata per la somma complessiva di Euro 61.424,42, comprensiva del dovuto per altro avviso di accertamento,
secondo il seguente piano di ammortamento: 31.07.2017 Euro 14.947,25, pagata il 27.07.2017; rata 31.09.2017, Euro 14.324,28, pagata il 29.09.2017; rata 31.11.2017, Euro 14.324,26, pagata il 29.11.2017; rata 30.04.2018, Euro 9.341,93 , pagata il 27.07.2018; rata 30.09.2018, Euro 9.341,92, pagata il 27.09.2018.
Questa Corte ha ritenuto che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente (in tal senso, Cass. 23/06/2021, n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535), in ogni caso pronunciando la cessazione della materia del contendere solo ove risulti il pagamento integrale di quanto dovuto.
Pertanto, verificata la regolare sussistenza dei presupposti di cui all’art. 6 comma 3 d.l. cit., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio e c essata materia del contendere, essendovi prova dell’estinzione integrale del debito rateizzato.
In conseguenza della dichiarata estinzione, le spese dell’intero giudizio rimangono a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992 e l ‘ adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 7/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Spese irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)