Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
Oggetto : IRAP ed IVA 2009 – Accertamento ex art. 39 d.P.R. 600/1973 – Definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/18
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2913/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5990/47/2016, depositata in data 23 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’ RAGIONE_SOCIALE delle entrate recuperava a tassazione costi non deducibili per complessivi Euro 62.760,00, per l’anno 2008, ai fini IVA ed IRAP.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo i detti costi strumentali all’esercizio dell’impresa.
Contro tale decisione l’ufficio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania, che confermava la sentenza della CTP.
Avverso la sentenza della CTR l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Resiste la contribuente con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del l’11 dicembre 2025.
In data 3 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
In data 21 ottobre 2025 la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata presentata il 28 maggio 2019, nonché la copia del versamento delle 20 rate.
Considerato che:
Con il primo (ed unico) motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «violazione e falsa applicazione del’art . 109 DPR 917/1986; 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.» per avere i giudici della CTR erroneamente ritenuto i costi dedotti inerenti all’esercizio dell’impresa della contribuente.
Va, preliminarmente, evidenziato che la contribuente, avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) la relativa domanda, allegando la quietanza di versamento della prima rata (pagata in data 21 maggio 2019); l’Ufficio non ha notificato
(entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio).
Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, nonché la cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente allegato il pagamento di tutte le 20 rate; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME Giudicepietro