Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 506 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 506 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3571/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- nonché contro
COMUNE NAPOLI
-intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 6201/2015 depositata il 23/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla concessionaria del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento della C.I.M.P. relativa alla installazione di impianti pubblicitari con riferimento all’annualità 2002, deducendo che dette installazioni erano collocate in aree non di pertinenza comunale, come la metropolitana e la stazione ferroviaria appartenenti ad altri enti, risultando del tutto irrilevante che il messaggio pubblicitario raggiungesse la popolazione, attesa la diversa natura del canone rispetto all’imposta pubblicitaria. Eccepiva altresì l’illegittimità dell’accertamento in quanto emesso dalla società concessionaria del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, deducendo che il rapporto concessorio non può esautorare l’ente impositore dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni pubbliche.
I giudici di prossimità accoglievano il ricorso, sul rilievo che le iniziative pubblicitarie non ricadevano nel territorio comunale.
La Commissione tributaria regionale adita dalla concessionaria dell’amministrazione locale accoglieva il gravame, così statuendo .
Avverso la sentenza d’appello n. 6201/33/2015, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Replica con controricorso la società concessionaria.
In data 8 aprile 2025, la ricorrente ha depositato memoria con la quale afferma di avere, in data 29.09.2017, presentato alla RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione la domanda di definizione della controversia tributaria inerente l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, ai sensi e per gli effetti del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 01.08.2017, relativamente all’avviso di accertamento ed ingiunzione n. 3295/2010, per la riscossione del C.I.M.P. -canone per la installazione di mezzi pubblicitari, per l’anno 2010, depositando estratto conto al fine di dimostrare l’intervenuto pagamento.
Con ordinanza interlocutoria del 13 giugno 2025, depositata il 31 luglio 2025, questa Corte invitava la concessionaria al deposito della documentazione attestante la regolarità della procedura di definizione agevolata della controversia.
In data 10 ottobre 2025, la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato documentazione attestante la regolare definizione agevolata della controversia.
MOTIVI DI DIRITTO
La prima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in merito all’eccezione del difetto di potere e/o di delega ovvero di legittimazione attiva in capo alla società RAGIONE_SOCIALE nella emissione degli avvisi di accertamento impugnati.
Il secondo strumento di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, secondo comma, lett. f) d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 nonché degli artt. 4, secondo comma Titolo V, 1, quarto comma, Titolo VI, del regolamento comunale n. 296 del 24 settembre 1999, in esecuzione di delega di cui all’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 446/1997, criticando la parte della sentenza impugnata in quanto la disciplina dell’imposta sulla pubblicità concerne l’installazione dei mezzi pubblicitari
su territorio di proprietà comunale, mentre , nel caso in esame, si tratta di impianti installati su aree di competenza di altri enti privati.
3.Il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso individuato nel mancato esame da parte del giudicante dell’eccezione relativa al potere di emissione dell’avviso in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che la concessione di delega o di appalto sia stata solo genericamente richiamata dalla concessionaria.
L’ultimo mezzo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., denuncia , laddove i giudici regionali hanno affermato che non si ha luogo ad una doppia imposizione, dovendo il contribuente versare l’imposta per la locazione degli impianti e per la diffusione dei mezzi pubblicitari.
5.In via preliminare, si osserva che in data 6 ottobre 2025, la concessionaria ha attestato che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 01/08/2017 ha approvato il regolamento relativo alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie e che la societa’ RAGIONE_SOCIALE liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE), ha aderito alla predetta agevolazione con istanza del 29/09/2017, con totale dovuto ( in tre rate) per euro 20.318,75; che l’adesione si e’ perfezionata con il pagamento in due RAGIONE_SOCIALE tranche con tempestivi bonifici rispettivamente di Euro 8.127,50 e di Euro 12.191,25 (a saldo) per totali Euro 20.318,75.
Entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l’intervenuta adesione alla definizione agevolata.
Come è noto, la definizione agevolata prevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186 -205, concerne le (cioè, alla data del 1^ gennaio 2023).
Secondo legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 194 -201, nel testo novellato dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), convertito, con modificazioni, dalla legee 26 maggio 2023, n. 56: .
Inoltre, a norma dell’art. 1, comma 205 della summenzionata legge: .
In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653; Cass. n. 28523/2023), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi della citata legge, art. 1, commi 194 e 198 (il primo, nel testo novellato dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in Camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
Il ricorrente ha adempiuto l’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima rata, secondo la prescrizione dell’art. 7 del regolamento comunale in data 29 settembre 2023.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione della legge. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile,
per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione in data 2 dicembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME