Definizione Agevolata: Quando il Processo si Estingue
L’istituto della definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale nel sistema tributario italiano, offrendo ai contribuenti una via d’uscita dai lunghi e onerosi contenziosi con il Fisco. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza gli effetti di questa scelta sul processo pendente, dichiarandone la semplice estinzione. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata pratica.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da alcuni contribuenti, sia in proprio che in qualità di rappresentanti di una società, avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. La controversia, giunta fino all’ultimo grado di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, vedeva contrapposti i cittadini all’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, durante la pendenza del ricorso, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: i ricorrenti hanno scelto di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. In conformità con la normativa, hanno provveduto al pagamento degli importi richiesti per sanare la propria posizione.
La Decisione della Cassazione sulla Definizione Agevolata
Preso atto dell’avvenuta adesione alla sanatoria e del conseguente pagamento, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che constatare il venir meno della materia del contendere. Quando la lite tra Fisco e contribuente viene risolta attraverso gli strumenti legislativi di pacificazione, come la definizione agevolata, il processo in corso perde la sua ragion d’essere.
Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio. Questa pronuncia non entra nel merito della questione originaria, ma si limita a certificare che la controversia è stata risolta in via extragiudiziale.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono lineari e si fondano direttamente sulla normativa che disciplina la definizione agevolata. La legge stessa prevede che l’adesione a tale procedura e il relativo versamento delle somme dovute costituiscano una causa di estinzione del giudizio. La Corte ha semplicemente applicato tale disposizione, rilevando che i presupposti erano stati soddisfatti.
Un aspetto rilevante riguarda la gestione delle spese processuali. In questi casi, la prassi consolidata, seguita anche in questa ordinanza, è che le spese legali restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciascuno, quindi, paga il proprio difensore. Inoltre, la Corte ha specificato che i ricorrenti non erano tenuti al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, poiché il giudizio si è estinto per una causa differente e non per una loro soccombenza nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma l’efficacia della definizione agevolata come strumento deflattivo del contenzioso tributario. Essa offre un’opportunità concreta per chiudere le pendenze con il Fisco in modo rapido e meno dispendioso rispetto a un intero percorso giudiziario. Per i contribuenti, rappresenta una via per ottenere certezza giuridica, mentre per lo Stato permette di incassare somme in tempi brevi e di alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari. La decisione della Cassazione ribadisce che, una volta perfezionata la procedura di sanatoria, il processo non ha più motivo di proseguire e deve essere dichiarato estinto.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. La Corte prende atto che la controversia è stata risolta attraverso la procedura di sanatoria e, di conseguenza, il giudizio non ha più ragione di proseguire.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciò significa che ogni parte coinvolta nel processo paga le spese del proprio avvocato e gli altri costi sostenuti.
Il contribuente deve versare un ulteriore contributo unificato se il processo si estingue per definizione agevolata?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che non sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il giudizio non si è concluso con una decisione di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4623 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4623 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12822/2016 R.G. proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, tutti in proprio e nella qualità di soci e legali rappresentanti della ‘ RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Mario, COGNOME NOME e COGNOME ‘, NOME, NOME, in ogni loro qualità, anche ereditaria, NOME, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
avverso la sentenza n. 1212/26/15 della CTR del Piemonte, depositata in data 16/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2024 dal dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018; essi hanno pagato gli importi previsti ai fini della definizione agevolata della presente controversia;
nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 13/12/2024