Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19623 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19623 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22320/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso sentenza emessa dalla C.T.R. della Puglia -Sez. Distaccata di Foggia, n. 844/25/17 depositata il 22/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
L’agenzia delle Entrate recuperava mediante due avvisi di accertamento notificati in data 28 dicembre 2012 gli importi rispettivamente dovuti ai fini Ires, in ragione di un reddito imponibile appurato come superiore a quello dichiarato, nonché ai fini Irap e Iva, riscontrando un maggior valore netto della produzione nonché un più elevato imponibile.
La C.T.P. di Foggia accoglieva parzialmente i ricorsi della contribuente.
La C.T.R. della Puglia accoglieva, a sua volta, parzialmente l’appello erariale.
Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a quindici motivi.
Resiste con controricorso l ‘Agenzia .
Ragioni della decisione.
Con il primo motivo si contesta la violazione del combinato disposto degli artt. 115 D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 14, 15, 21 D.Lgs. n. 164 del 2000, in ragione della spettanza delle disposizioni agevolative in capo alla società RAGIONE_SOCIALE previste dalla legislazione speciale.
Con il secondo motivo si adombra la violazione degli artt. 88, 102, comma 4, 102bis d.P.R. n. 917 del 1986.
Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo consistito nell’esistenza di un avviamento poi cancellato relativo al ramo di azienda conferito, fatto oggetto di discussione tra le parti.
Con il quarto motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 88 d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. operato una erronea qualificazione di sopravvenienza attiva.
Con il quinto motivo si contesta la violazione dell’art. 175 d.P.R. n. 917 del 1986 in relazione alla neutralità fiscale delle operazioni di conferimento.
Con il sesto motivo si adombra la violazione dell’art. 103, commi 2 e 3, d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione al diritto di dedurre l’avviamento da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Con il settimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, per il mancato rispetto del criterio di competenza in relazione alle quote di ammortamento dedotte e per la violazione del divieto di doppia imposizione.
Con l’ottavo motivo si contesta la violazione dell’art. 102 -bis d.P.R. n. 917 del 1986 in relazione alla corretta riduzione della quota di ammortamento di fabbricati.
Con il nono motivo si contesta la violazione degli artt. 102 e 102bis d.P.R. n. 917 del 1986, in ragione della corretta determinazione della quota di ammortamento degli impianti e macchinari.
Con il decimo motivo si contesta la violazione dell’art. 102 -bis d.P.R. n. 917 del 1986, in ragione della corretta deduzione della quota di ammortamento dei contatori.
Con l’undicesimo motivo si contesta la violazione degli artt. 102 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986, per la sussistenza di un pieno diritto a dedurre il costo del ‘vaso espansore’.
Con il dodicesimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 de 1992, per contraddittorietà della motivazione.
Con il tredicesimo motivo si contesta la violazione dell’art. 103 d.P.R. n. 917 del 1986 per imputazione ad ammortamento dell’avviamento per l’anno 2007, con una variazione in diminuzione erroneamente inserita in dichiarazione dalla ricorrente odierna.
Con il quattordicesimo motivo si contesta la violazione degli artt. 15 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 8 della L. n. 67 del 1988 nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 c.c.
Con il quindicesimo motivo si contesta la violazione dell’art.. 26, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. considerato legittimo il recupero IVA su una nota di credito emessa nel 2007 a correzione di ricavi dell’anno 2005.
Mette in conto rilevare che la Società contribuente, in relazione alle pretese erariali, ha ritualmente presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 ex art. 1 del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017.
Con nota del 12 febbraio 2024, il legale di RAGIONE_SOCIALE ha documentato l’avvenuto pagamento delle somme dovute.
La ricorrente ha contestualmente formulato rinuncia al ricorso, sull’assunto di aver provveduto alla definizione agevolata di cui alla richiamata disciplina, allegando ritualmente la domanda di definizione agevolata, la comunicazione dell’agente della riscossione e la ricevuta del versamento delle somme, chiedendo l’estinzione del giudizio.
In linea con quanto già puntualizzato da questa Corte, in conseguenza dell’espressa rinuncia il processo va dichiarato estinto (Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2023, n. 35834), con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14/05/2024.