Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22404 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14090/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL) -controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 794/16 depositata il 2 dicembre 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie svolte sui conti correnti intestati ad NOME COGNOME, esercente la professione di commercialista, la Direzione RAGIONE_SOCIALE Fermo
dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla sunnominata contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno 2005 con il quale riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, presunti ricavi non dichiarati corrispondenti all’ammontare RAGIONE_SOCIALE operazioni di versamento e prelevamento ritenute prive di giustificazione, per un totale di 74.500,22 euro.
La COGNOME impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Ascoli Piceno, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, la quale, con sentenza n. 794/16 del 2 dicembre 2016, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata, annullava l’atto impositivo impugnato.
Contro tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La COGNOME ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi, così rubricati:
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La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,
ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
In prossimità dell’adunanza camerale, la COGNOME ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
A sostegno dell’istanza ha dedotto di avere, entro il previsto termine del 31 maggio 2019:
(a)presentato la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, con riferimento alla presente controversia tributaria;
(b)provveduto all’integrale pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione.
Le surriferite circostanze trovano conferma nella documentazione allegata alla memoria.
Alla luce di ciò, poiché entro il 31 luglio 2020 l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato l’eventuale diniego della definizione e nel successivo termine del 31 dicembre del medesimo anno non è stata chiesta la trattazione del ricorso ad opera della parte interessata, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 6, comma 13, primo periodo, del citato decreto -legge.
Inoltre, in presenza della prova dell’avvenuto integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute dalla contribuente, va anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019).
Giusta quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 13 innanzi richiamato, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P .R. n. 115 del 2002 ( Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale
dell’impugnazione) e, per giunta, la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012 .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione