Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22380 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32133/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Oggetto: tributi -definizione agevolata
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 68/01/21, depositata in data 13 luglio 2021 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -nelle more cancellata dal Registro delle Imprese – e il socio accomandatario COGNOME NOME hanno impugnato un atto di recupero di crediti di imposta, relativo ai periodi di imposta dal 2015 al 2017, con il quale – a seguito di PVC -si accertava una indebita fruizione di accisa ad aliquota agevolata per attività di autotrasporto merci per conto terzi, in quanto carburante utilizzato da automezzi assoggettati a fermo amministrativo, avviso cui accedeva un atto di contestazione sanzioni;
che CT di primo grado di Bolzano ha accolto il ricorso in punto sanzioni;
che la CT di Secondo Grado di Bolzano, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello incidentale dell’Ufficio e ha rigettato l’appello principale della società contribuente;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il socio accomandatario, anche quale legale rappresentante della società cessata;
CONSIDERATO CHE
Parte controricorrente, con memoria depositata in data 4 ottobre 2023, ha dato atto di essersi avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 197 e 198 l. n. 197/2022 e che con successiva memoria in data 30 maggio 2024 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;
che risulta, dalla documentazione allegata, è stata presentata domanda di definizione agevolata in relazione al presente giudizio;
che il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2024