Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 8976/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), nella persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale rilasciata con atto separato.
Pec: EMAIL.
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, n. 4738/19/20, depositata in data 15 ottobre 2020, non notificata;
udita la relazione della causa udita svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024, dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e dai soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’atto di irrogazione dele sanzioni amministrative del 31 maggio 2021, contestuale all’avviso di pagamento di pari data, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva recuperato il credito d’imposta indebitamente compensato e relativo alla riduzione dell’aliquota RAGIONE_SOCIALE accise per il consumo di carburante di cui al d.P.R. n. 277 del 2000, in relazione agli anni d’imposta 2011 e 2012.
La società RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione de ll’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 e dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 277 del 2000.
Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1, 3 e 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2291, 2499 e 2500 quinquies cod. civ..
In via preliminare, va rilevato che la parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comm a 198, della legge n. 197/2022, allegando la domanda di definizione agevolata, unitamente alla ricevuta di pagamento del 30 settembre 2023 attestante il pagamento della prima rata pari a 2.242,8 euro.
5.1 Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023 , « presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata » e, in tal caso, « il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
5.2 Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente
unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine » (comma 200) e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)».
6.
Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
6.1 Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
6.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2024.