Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22961 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22961 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 131/2018 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Pescara, in persona del socio accomandatario gerente pro tempore , rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, con studio in Pescara, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo sezione staccata di Pescara il 24 maggio 2017, n. 480/07/2017;
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 luglio 2024.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso (sulla base di quattro motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sezione staccata di Pescara il 24 maggio 2017, n. 480/07/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di rettifica di valore e liquidazione RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla compravendita di un fabbricato con terreno pertinenziale in Pescara, riqualificata in termini di compravendita di area edificabile ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara il 15 marzo 2016, n. 187/02/2016, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
emanata cartella di pagamento dopo la decisione di prime cure, la ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 16 novembre 2018 la domanda di definizione agevolata (c.d. ‘ rottamazione ter ‘) dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con la rateizzazione del debito tributario fino al 30 novembre 2027, e chiedendo di disporre la sospensione del presente procedimento;
r inviata a nuovo ruolo per verificare l’esito della definizione agevolata, la causa è stata fissata per l ‘adunanza camerale del 3 luglio 2024;
nelle more, con ulteriore memoria, la contribuente ha chiesto d i dichiarare l’estinzione del presente procedimento , documentando l’integrale pagamento del debito rateizzato e dichiarando di rinunciare al ricorso;
pertanto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721);
le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733);
in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ‘ doppio contributo unificato ‘ , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘estinzione del giudizio e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.